Con Comunicazione del 30 ottobre 2018, l’Agenzia delle Dogane rende nota l’entrata in vigore del Reg. n.2018/604 che ha modificato il Reg.to (UE) n. 2447/2015 relativo a talune modalità di applicazione del regime di perfezionamento attivo. La comunicazione illustra le modalità procedurali connesse al nuovo quadro normativo di riferimento, indicate come segue:
- Procedura per il rilascio delle autorizzazioni di perfezionamento attivo di nocciole originarie dalla Turchia: in caso di presentazione di istanze di perfezionamento attivo in cui l’operatore, per poter usufruire dell’esenzione daziaria all’atto dell’importazione delle nocciole tostate, chiede l’utilizzo della tassazione prevista dall’art. 85 Reg. (UE) n.952/2013 – CDU (applicazione dell’aliquota daziaria prevista sul prodotto trasformato), sarà necessario svolgere il preventivo esame delle condizioni economiche, in base all’art. 166, par.2, Reg. (UE) n.2446/2015-RD, visto che le nocciole crude originarie dalla Turchia sono sottoposte alle misure di politica commerciale in base al Reg. (UE) n. 884/2014. Ciò in quanto i Servizi della Commissione hanno chiarito, nel corso della riunione del Gruppo esperti dogane, sez. procedure speciali del 25.09.2018, che la misura prevista sulla merce in questione, pur riguardando l’obbligo di presentazione di un certificato di tipo sanitario all’atto dell’importazione, deve essere considerata una misura di politica commerciale con conseguente necessità di effettuare l’esame delle condizioni economiche prima del rilascio delle autorizzazioni. Pertanto, nel caso in cui si intenda procedere nel senso sopra indicato, l’istanza di autorizzazione al regime di perfezionamento attivo con utilizzo della tassazione prevista dall’art. 85 CDU, presentata tramite il sistema CDMS, dovrà essere corredata da una specifica relazione in cui va indicata la motivazione economica che giustifica il ricorso al mercato terzo, evidenziando non solo motivazioni di carattere prettamente economico non sufficienti a giustificare il mancato ricorso alla produzione unionale, ma anche le caratteristiche qualitative della merce terza o l’insufficienza della produzione unionale rispetto alle esigenze produttive degli operatori dell’Unione europea. La comunicazione fa inoltre presente che in caso di nuove istanze per le quali è previsto un esame delle condizioni economiche, questo deve essere effettuato anche nell’ipotesi in cui la fattispecie oggetto della nuova istanza sia stata già esaminata sotto la vigenza del precedente Codice doganale comunitario. Ciò in quanto è necessario verificare la presenza delle condizioni economiche alla luce delle nuove disposizioni attualmente in vigore. In tali casi non è, pertanto, applicabile l’art.167, parag.1 i), RD.
- Rimborsi e sgravi dei dazi: Se, per l’effetto dell’applicazione della procedura in discorso, risultano dazi applicati in eccesso, l’Ufficio doganale procederà, ai sensi dell’art. 117 del CDC, al rimborso/sgravio di detti maggiori dazi riscossi o contabilizzati ma non ancora riscossi. A tal fine l’operatore dovrà presentare apposita istanza, entro il termine di tre anni di cui all’art.121, paragrafo 1, lettera a) del CDU, utilizzando i modelli pubblicati nel link “codice doganale dell’Unione – modulistica”. Tuttavia, ai sensi dell’art. 116, paragrafo 4, del CDU, qualora i competenti Uffici siano già in possesso di tutti gli elementi e della documentazione che giustificano la concessione del rimborso/sgravio dei dazi ex citato art. 117 CDU, questo sarà disposto d’iniziativa (entro il termine di tre anni di cui all’art.121, paragrafo 1, lettera a] del CDU), anche senza una specifica istanza da parte degli operatori interessati; ciò, pure in caso di annullamento in autotutela degli atti di accertamento soggetti a contenzioso. In assenza degli elementi necessari per il rimborso/sgravio, l’Ufficio rappresenterà agli operatori interessati la possibilità di usufruire, qualora in possesso di tutta la documentazione necessaria, della riduzione daziaria in questione, previa presentazione di apposita istanza utilizzando i modelli pubblicati nel link “codice doganale dell’Unione – modulistica” (entro il termine di tre anni di cui all’art.121, paragrafo 1, lettera a] del CDU).
La Comunicazione dell’Agenzia è disponibile al seguente link