Con la nota prot. 13411/RU del 19 ottobre 2018, l’Agenzia delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti riguardo l’applicazione dell’art.4-ter, comma 1, lettera o), punto 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.225), che ha integrato il punto 9 della tabella A allegata al T.U.A., tra l’altro con l’affiancamento di una distinta figura di nuova formulazione, riconoscendo l’applicazione dell’aliquota ridotta del 30% di quella normale anche per l’azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo.
Per quanto sopra esposto, e preso atto delle prescrizioni per la gestione e il controllo dell’agevolazione di che trattasi, impartite con la Circolare n. 12/D del 13.11.2017 della Direzione Centrale Antifrode e Controlli, si introduce in Anagrafica Accise una voce per la specifica attività di cui al precedente capoverso.
Le integrazioni e i vincoli individuati per le figure professionali richiamate nella citata Circolare sono definiti di seguito e disponibili in ambiente di esercizio dal 23 ottobre 2018:
- a) Figura professionale: Destinatario registrato
Attività: Azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo
Tipo impianto: Impianto non soggetto a denuncia.
- b) Figura professionale: Utilizzatore agevolato
Attività: Azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo
Tipo impianto: Impianto non soggetto a denuncia.
- c) Figura professionale: Operatore censito solo per recuperi accise
Attività: Azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo
Tipo impianto: Impianto non soggetto a denuncia.
Nessuna modifica è stata apportata per l’accesso all’applicazione.