Con la nota Prot. 112029/RU del 15 ottobre 2018 l’Agenzia delle Dogane integra la nota prot. n.93632 del 28.08.2018, fornendo ulteriori chiarimenti riguardanti il Il Reg. (UE) n.2018/1063, che ha apportato modifiche ad alcune norme del Reg. (UE) n. 2446/2015 – RD. Le istruzioni in oggetto forniscono alcuni approfondimenti relativi ai regimi doganali interessati dalle nuove norme.
La nota precisa che le norme concernenti il regime di ammissione temporanea sono quelle che hanno subito maggiori modifiche nel contesto del nuovo Regolamento. In material di perfezionamento attivo è stabilito inoltre l’obbligo di applicare la tassazione prevista dall’art. 86, parag. 3, del CDU quando i prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo vengono importati direttamente o indirettamente dal titolare dell’autorizzazione entro 1 anno dalla data di riesportazione. A proposito dell’uso finale invece viene chiarito che è stata introdotta una semplificazione per le industrie che operano nel settore degli oli minerali attraverso l’immagazzinamento di miscele di prodotti rientranti nel capitoli 27 e 29 o di tali prodotti con oli greggi di petrolio rientranti nel codice NC 2709 00 al fine del raggiungimento dell’uso finale. L’autorizzazione deve essere concessa alle condizioni stabilite dalla norma per consentire l’identificazione delle merci immagazzinate (stesso codice NC a 8 cifre, stessa qualità commerciale e medesime caratteristiche tecniche e fisiche) e di cui dovrà essere fatta menzione nell’autorizzazione stessa. Qualora l’identificazione non sia possibile, il ricorso al regime dell’uso finale e quindi l’agevolazione daziaria può essere autorizzata a condizione che i prodotti siano destinati a subire uno dei “trattamenti definiti” di cui alla nota 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Per gli ulteriori dettagli si rinvia al testo della nota.