Con la nota prot. 116610/ RU del 24 ottobre 2018, l’Agenzia delle Dogane fornisce nuove indicazioni relative al coordinamento tecnico delle procedure di accreditamento, per i soli fini fiscali, dei soggetti che intendono operare quali laboratori autorizzati a prestare supporto all’Agenzia nei controlli di competenza, ad integrazione della circolare 6/D del 2 maggio 2017.
In particolare, la nuova nota precisa che i costi minimi normali delle verifiche in campo sui sistemi di misura possono desumersi dal rispettivo valore normale di analoghi servizi, secondo la definizione dell’art. 14, comma 3 del DPR 633/72. In quanto tali, hanno valenza statistica, con riferimento ad un campione sufficientemente ampio di verifiche, all’atto dell’effettuazione dei controlli ispettivi volti ad identificare prezzi di cessione sistematicamente anomali e non vincolano, in alcun modo, il prezzo finale effettivamente praticato per singola verifica che può subire oscillazioni, in più o in meno, rispetto al predetto valore in dipendenza delle normali dinamiche commerciali.
Qualora Accredia rilevi anomalie su tale fattispecie è tenuta ad avvisare l’Agenzia per i successivi adempimenti di competenza. Restano fermi i riscontri che l’Agenzia effettuerà in autonomia o su impulso esterno sulla fattispecie di che trattasi, al fine di garantire che le verifiche sugli impianti siano effettuate da tutti i laboratori autorizzati secondo le prescrizioni tecniche vigenti.