Con comunicato prot. 124878 / RU del 14/11/2018, l’Agenzia delle Dogane informa che si sono recentemente verificati problemi relativi alla mancata accettazione, da parte delle autorità doganali del Marocco e della Tunisia, di certificati di circolazione EUR 1 scortanti merci destinate ai citati Paesi, stampati su esemplari conformi al modello di cui all’Allegato 22-10 del Reg. di esecuzione UE 2447/2015 e non corrispondenti ai modelli previsti nei Protocolli origine degli Accordi di associazione UE/Marocco e UE/Tunisia. I competenti Servizi della Commissione Europea, interpellati in merito, hanno chiarito che il modello di cui all’Allegato 22-10 del RE 2447/2015 non rappresenta la corretta base giuridica riguardo ai requisiti formali e tecnici dei certificati EUR 1 da utilizzare per gli scambi fra UE e i citati paesi, in quanto tale modello è da utilizzarsi entro l’ambito delle misure preferenziali autonome adottate unilateralmente dalla UE per taluni paesi o territori, diversi dall’SPG (artt. 113/126 RE), per cui i modelli corretti da utilizzare negli scambi preferenziali entro l’ambito di accordi bilaterali sono unicamente quelli che figurano come allegati dei Protocolli origine dei corrispondenti accordi. In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti e precisazioni da parte della stessa Commissione Europea, la nota invita le strutture territoriali dell’Agenzia e gli operatori commerciali ad attenersi, in relazione alle procedure di richiesta e rilascio di certificati EUR 1 nel contesto di accordi preferenziali, a quanto già precisato dalla Commissione Europea circa le sopra indicate modalità, utilizzando unicamente modelli e fac- simili previsti nei Protocolli origine degli Accordi bilaterali.
Utilizzo dei certificati di circolazione EUR 1 negli scambi preferenziali entro l’ambito di accordi bilaterali.
Di Redazione|2019-03-21T18:28:26+01:00 9 Dicembre, 2018|Agenzia Dogane - Comunicati, Articoli Newsletters|