Con la circolare 7/D del 27 luglio 2018, l’Agenzia delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti relative alle modalità di produzione e di contabilizzazione delle cd. “birre radler”, ossia quella tipologia di birre ottenute aggiungendo ad una birra prodotta in fabbrica (cd. “birra base”) altre bevande non alcoliche (es. sciroppi di agrumi, gassosa, succhi di frutta, ecc….). I chiarimenti si sono resi necessari, in quanto l’art.4-ter, comma 1, lettera l), punto 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.225), ha modificato la previgente definizione di “grado Plato” per i fini dell’accertamento dell’accisa sulla birra, prevedendo che nella determinazione dello stesso siano esclusi gli “zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta”.
L’Agenzia precisa che tale innovazione comporta una differente modalità di accertamento del predetto grado Plato per le birre radler. Pertanto, nelle fabbriche in cui le birre radler sono prodotte, si rende necessario detenere e contabilizzare tali birre separatamente dale birre ordinarie (quelle alle quali non vengono aggiunte bevande analcoliche), e definire, per le prime, specifiche modalità di accertamento e di controllo del relativo grado Plato con l’esclusione degli zuccheri aggiunti per la determinazione dell’imposta gravante, vista l’impossibilità di determinare tale valore previa analisi chimica del prodotto finito senza disporre delle caratteristiche analitiche delle materie prime della miscela.
La circolare, in particulare, elenca le formalità e le comunicazioni da effettuare all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sull’impianto a cui è tenuto il depositario autorizzato che intenda produrre le birre in questione.
Per consultare le istruzioni in dettaglio si rimanda al testo della circolare.