Con il Regolamento Delegato (UE) 2018/1063 della Commissione del 16 maggio 2018 apporta alcune modifiche al regolamento delegato (RD) per renderlo più adeguato alle esigenze degli operatori economici e delle amministrazioni doganali.
In particolare, viene modificata la definizione di «esportatore» in relazione alle esportazioni di merci che non sono trasportate da un privato nei suoi bagagli personali. La modifica mira a consentire una maggiore flessibilità ai partner commerciali nella scelta delle persone che possono agire in qualità di esportatore. La definizione previgente si è infatti dimostrata problematica in quanto prevedeva tre requisiti cumulativi per essere qualificato come esportatore: 1) essere stabiliti nel territorio doganale dell’Unione, 2) essere titolare di un contratto concluso con un destinatario in un paese terzo e 3) avere la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione. La nuova definizione di «esportatore» è meno restrittiva e limita le condizioni per qualificarsi come esportatore ai requisiti essenziali per il funzionamento del regime di esportazione: l’esportatore deve avere la facoltà di decidere che le merci devono uscire dal territorio doganale dell’Unione e, in conformità all’articolo 170, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, deve essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione. Solo nei casi in cui i partner commerciali non sono d’accordo sulla persona che può agire in qualità di esportatore o se la persona non è stabilita nel territorio doganale dell’Unione, l’esportatore è stabilito dalla normativa doganale.
Inoltre, le persone che chiedono la prova della posizione doganale di merci unionali, a prescindere dal fatto che siano stabilite nel territorio doganale dell’Unione, sono ora tenute a registrarsi per ottenere un numero EORI in modo da poter accedere al sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione.
Modifiche vengono apportate anche alla definizione di “esportatore registrato” di cui all’articolo 37, punto 21, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che ora include anche gli esportatori stabiliti in uno Stato membro e registrati presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell’esportazione di prodotti originari dell’Unione verso un paese o un territorio con cui l’Unione ha un regime commerciale preferenziale (in modo da consentire a tali esportatori di compilare dichiarazioni di origine per beneficiare del regime commerciale preferenziale in questione). La definizione non include invece la registrazione di esportatori dell’Unione ai fini della sostituzione di attestazioni di origine quando le merci sono rispedite verso la Turchia, in quanto la sostituzione di una prova dell’origine nell’Unione europea non è applicabile se le merci sono rispedite verso la Turchia. Ancora, l’articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede la possibilità di utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici quando si presenta la domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato. Tale deroga permanente viene estesa a tutte le comunicazioni e a tutti gli scambi di informazioni relativi alle domande e alle decisioni concernenti la qualifica di esportatore registrato e relativi ad eventuali domande ed atti successivi inerenti alla gestione di tali decisioni, in quanto il sistema elettronico esistente di elaborazione dei dati per gli esportatori registrati (sistema REX) di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, non dispone attualmente di un’interfaccia armonizzata per le comunicazioni con gli operatori economici. La deroga è temporanea e non sarà più necessaria una volta che il sistema REX fornirà tale interfaccia armonizzata.
Inoltre, al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di origine delle merci, le autorità doganali degli Stati membri e le autorità competenti dei paesi beneficiari che applicano il cumulo bilaterale o regionale di cui all’articolo 53 e all’articolo 55, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero effettuare tutte le necessarie verifiche e i necessari controlli dell’origine e non limitarsi al solo controllo del rilascio o della compilazione delle prove dell’origine.
Ulteriori modifiche riguardano la formulazione dell’articolo 76 del regolamento concernente la deroga al calcolo dell’importo del dazio all’importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo (a tale proposito, il calcolo dell’importo del dazio all’importazione in alcuni casi di regime di perfezionamento attivo era indicato in due disposizioni identiche all’articolo 76, lettera b), e all’articolo 168, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446: tale sovrapposizione è stata eliminata sopprimendo l’articolo 168, paragrafo 2) e riguardo il termine per l’adozione delle decisioni in materia di rimborso o sgravio di cui all’articolo 97 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che può essere ora prorogato qualora non sia possibile, per l’autorità doganale competente, completare una valutazione e prendere una decisione in materia di rimborso o sgravio nel periodo di tempo previsto perché la decisione da adottare dipende dall’esito di una causa riguardante questioni identiche o comparabili di fatto e di diritto dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o dall’esito di specifici procedimenti amministrativi pendenti che possono influire su tale decisione. Al fine di garantire che la proroga del periodo decisionale non pregiudichi il richiedente, tale proroga sarà possibile solo se il richiedente non vi si oppone .
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo del regolamento.