Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 75 del 31 marzo 2010 è stato pubblicato il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, con il quale in esecuzione della delega conferita dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), viene data attuazione alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE. Le novità di tali decreto vengono illustrate dall’Agenzia delle Dogane con il comunicato stampa Prot. 46015/RU del 1° aprile 2010.
Dopo aver precisato che il provvedimento in questione, secondo quanto previsto dall’articolo 5, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ovverosia il 1° aprile 2010, l’Agenzia segnala le principali novità che da tale data interesseranno la legislazione nazionale in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, in attesa che vengano adottate, dalle competenti Strutture centrali, ulteriori specifiche istruzioni.
In primis viene evidenziato che la direttiva 2008/118/CE, cui si dà attuazione con il decreto in oggetto, sostituisce la direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, che viene espressamente abrogata a decorrere dal 1° aprile 2010. In generale, la direttiva 2008/118/CE, si prefigge lo scopo, analogamente all’abrogata direttiva 92/12/CEE, di garantire il corretto funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, accrescendo la certezza giuridica per gli operatori e consentendo a questi ultimi e alle amministrazioni di beneficiare maggiormente delle possibilità offerte dalle procedure informatiche.
Nel contesto della semplificazione procedurale e dell’accrescimento della trasparenza negli scambi intracomunitari, è stata introdotto, per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, il sistema informatizzato per i movimenti ed i controlli dei prodotti soggetti ad accisa (Excise Movement and Control System – EMCS), creato sulla base della decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.
Oltre a tale fondamentale innovazione, la Direttiva prevede alcune rilevanti novità, che hanno determinato l’esigenza di modificare le disposizioni nazionali in materia di accise. Conseguentemente l’articolo 1 del decreto legislativo n. 48 del 2010 sostituisce o modifica numerose disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), con specifico riguardo a quelle relative:
a) ai soggetti obbligati:
a.1) le vigenti figure dell’operatore professionale registrato e non registrato vengono sostituite dalla figura del destinatario registrato (anche occasionale);
a.2) la figura del rappresentante fiscale viene soppressa;
a.3) viene introdotta la figura dello speditore registrato, che previa autorizzazione può spedire ma non detenere prodotti in regime sospensivo a seguito dell’immissione in libera pratica dei medesimi;
b) alla nozione di “perdita irrimediabile” e “distruzione totale” dei prodotti in sospensione d’accisa ai fini del riconoscimento dell’abbuono d’imposta;
c) all’adozione del documento amministrativo elettronico emesso, previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore, dal sistema informatizzato, di cui alla decisione 16 giugno 2003, n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, destinato a consentire la circolazione in regime sospensivo in luogo del documento amministrativo di accompagnamento cartaceo;
d) alla circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato Membro, sia nell’ipotesi che siano trasferiti per scopo commerciale nel territorio italiano da parte di un soggetto diverso da un privato ovvero da un privato, non per uso proprio, sia nell’ipotesi che siano acquistati da un privato, stabilito nel territorio nazionale, che riceve tramite un trasporto a cura del venditore;
e) alla espressa disciplina delle irregolarità nella circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato Membro, volta a stabilire le ipotesi in cui l’accisa debba essere riscossa nel territorio nazionale;
f) al termine di decadenza previsto per la richiesta di rimborso dell’accisa quando risulti indebitamente pagata. In particolare accanto al vigente termine biennale viene introdotto uno specifico termine di decadenza nelle ipotesi in cui, a conclusione di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell’accisa.
Tra le principali modifiche apportate al TUA, viene segnalato infine l’inserimento organico, in un’apposita nuova partizione (Capo III-bis), della disciplina sui tabacchi lavorati, nonché per esigenze di completezza ed organicità del medesimo testo unico l’introduzione, nel titolo III (Altre imposizioni indirette), delle disposizioni riguardanti l’imposta di fabbricazione sui fiammiferi. L’articolo 2 del decreto legislativo contiene “Disposizioni transitorie” le quali prevedono che :
– gli operatori professionali registrati possano continuare ad operare in qualità di destinatari registrati nel rispetto degli obblighi previsti per questi ultimi;
– con apposite determinazioni del Direttore dell’Agenzia delle dogane, vengano individuate le fattispecie in cui la circolazione dei prodotti in regime sospensivo continui ad avere luogo, fino al 31 dicembre 2010, con la scorta del documento amministrativo di accompagnamento cartaceo.
L’articolo 3 del decreto legislativo contiene “Disposizioni varie”, nelle quali è previsto che con determinazioni del Direttore dell’Agenzia delle dogane, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, siano stabilite:
– le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di circolazione in regime sospensivo, anche a modifica del D.M. 23 marzo 1996, n. 210;
– le procedure semplificate per la circolazione, che abbia luogo interamente nel territorio nazionale, dei prodotti in regime sospensivo, fatta eccezione per i tabacchi lavorati;
– le modalità per la formazione, gestione e conservazione con strumenti informatici dei registri previsti nel settore delle accise, con esclusione dei tabacchi lavorati.
L’articolo 4 del decreto legislativo elenca infine i provvedimenti legislativi abrogati.
Allegati: Ministero Finanze – 2010 – Decreti Lgs- 48 -29032010 , Agenzia Dogane – Comunicati – 46015 – 01042010