La Nota Prot. 23924 RU
dell’1 marzo 2018, dopo aver ricordato che il Work Programme (WP) del CDU (Decisione (UE) n. 2016/578 della Commissione) prevede modifiche e miglioramenti del sistema EOS (Economic Operator Systems) e l’armonizzazione della procedura di adozione della decisione AEO con le novità introdotte dal Codice doganale dell’Unione (CDU), comunica di aver effettuato modifiche e interventi di adeguamento alle applicazioni “A.E.O.” ed “E.O.R.I.” che sono illustrate in dettaglio nella nota.

In particolare si segnala l’introduzione di alcuni automatismi per la compilazione dell’istanza AEO, con l’introduzione di una nuova informazione relativa alla dimensione dell’impresa 
da selezionare fra quelle proposte. 
Inoltre, poichè sul sistema unionale è obbligatoria la data di “Fine validità” di un codice EORI, per i codici già rilasciati o rilasciati automaticamente ai soggetti nazionali il sistema imposta ora automaticamente una data di fine validità pari a quella di sistema aumentata di 100 anni e provvede a reimpostare automaticamente la data di fine validità a seguito della cessazione dei Codici fiscali / Partite IVA correlati rilevata da Anagrafe Tributaria. Il campo “Fine validità” va impostato manualmente nel caso il codice sia da rilasciare a seguito della presentazione dell’istanza di registrazione in EORI da parte di soggetti nazionali o da soggetti stabiliti in un Paese terzo. E’ tuttavia sempre possibile cambiare la data di fine validità di un codice EORI mediante l’apposita funzione di “Modifica”.

Viene poi introdotto un periodo di salvaguardia per la cancellazione di un codice EORI: un codice EORI non più valido, resta presente in archivio per dieci anni, a partire dalla data di fine validità, prima della sua definitiva cancellazione. Pertanto la funzione di “Annullamento”, produce effetti solo trascorso il periodo di salvaguardia.

Infine viene introdotto il campo “Stabilito in uno stato membro dell’Unione” da valorizzare a cura dell’ufficio doganale che rilascia l’EORI a soggetti di paesi terzi che presentino istanza di registrazione corredata da documenti che comprovino la corrispondenza alle definizioni indicate nell’art.5 (31) del CDU.

Nessuna modifica è stata apportata ai profili per l’accesso alle funzionalità presenti nella linea di lavoro “AEO” ed “EORI”. Gli stessi sono riepilogati nell’allegato 1 accluso alla nota.

Per gli altri dettagli si rimanda al provvedimento dell’Agenzia delle Dogane.

link AEO – sezione Modulistica.