Con la Nota Prot. 13217 del 5/02/2018, l’Agenzia delle Dogane, nel richiamare la nota prot. n.707 del 10.01.2018 con la quale sono state segnalate difficoltà nell’utilizzo del sistema delle “Customs decision” nel rilascio di autorizzazioni di perfezionamento passivo riguardanti i settori tessile e calzaturiero, informa della difficoltà, da parte di alcuni operatori, di fornire i dati relativi alle merci da vincolare al regime richiesti dal nuovo sistema CDS attraverso l’apposito allegato previsto nella nota prot. n.109580 del 29.09.2017 della Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione. Tale modulo consente di sopperire alla mancanza rilevata nelle schermate relative all’istanza/decisione circa il dato della quantità per le autorizzazioni di perfezionamento attivo e passivo, in attesa che il sistema CDS sia adeguato alla normativa sopra citata.
In merito alla specifica questione sollevata dagli operatori l’Agenzia osserva che, mentre con la precedente normativa non era previsto un preciso obbligo di fornire il dato relativo alla quantità ed era stato pertanto possibile introdurre con la circolare n.55/D del 20.08.2002, una deroga per il settore tessile e calzaturiero, le vigenti disposizioni ed, in particolare, l’allegato A sopra citato, prescrivono come obbligatori i dati relativi a quantità e valore. Per quanto riguarda, invece, il codice NC delle merci da vincolare al regime, il suddetto allegato richiede di fornire le prime quattro cifre della nomenclatura combinata, come già ribadito dalla circolare n.1/D del 30.01.2018.
Gli operatori dovranno, quindi, indicare nell’istanza la quantità e il valore che presumono necessari per l’attività da svolgere. Qualora non sia possibile approssimare con ragionevole attendibilità tali elementi, è consentito indicare nella domanda i quantitativi/valori più ampi rispetto a quelli che si renderanno effettivamente necessari, oppure richiedere autorizzazioni con una durata più breve in modo da poter meglio calibrare gli stessi fattori alle effettive necessità di produzione. Inoltre, le autorizzazioni in corso di validità possono essere modificate nei campi relativi alle voci doganali, alle quantità e al valore nel caso in cui quanto preventivato non risulti adeguato alla produzione.
L’Agenzia precisa inoltre che non è possibile utilizzare per tale tipo di attività l’autorizzazione in forma semplificata prevista dall’art.163 Reg.to UE n.2446/2015 trattandosi di operazioni che si svolgono in maniera costante e che richiedono nella fase istruttoria l’esame di tutta una serie di elementi necessari (tasso di rendimento, le schede tecniche, i contratti ecc.) per il rilascio dell’autorizzazione medesima.