Con la nota prot. 26466/RU del 26 marzo 2010, l’Agenzia delle Dogane dà notizia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 52 del 03.03.2010 del Regolamento CE 177/2010 (vedasi newsletter CNSD n. 8/2010), che modifica il Regolamento (CEE) n. 2454/1993 recante Disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario (“DAC”) per la parte riguardante i collegamenti marittimi regolari.
Tale Regolamento, nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo marittimo senza frontiere, modifica le disposizioni relative ai collegamenti marittimi regolari, concernenti le merci trasportate tra porti situati nel territorio doganale della Comunità, allo scopo di semplificare i compiti sia degli operatori economici che delle amministrazioni doganali. A tal fine esso istituisce una nuova procedura di autorizzazione dei collegamenti marittimi regolari e di registrazione delle navi, basata sull’utilizzo del sistema elettronico europeo di informazione e comunicazione già impiegato dalla Commissione e dagli Stati membri per il rilascio dei certificati AEO. Per ridurre l’uso dei documenti cartacei, il Regolamento in questione dispone inoltre un divieto di richiesta della presentazione cartacea del manifesto trasmesso mediante sistema di scambio elettronico di dati.
Il nuovo Regolamento ha proceduto poi alla sostituzione di alcuni elementi d’informazione che figurano nella dichiarazione di transito, di cui all’allegato 37 bis delle DAC. Le modifiche in questione, vista la loro natura, avranno una tempistica differente, come previsto dall’articolo 3, e precisamente:
MISURE DI IMMEDIATA APPLICAZIONE
Il Reg. 177/2010 formalizza alcuni aspetti relativi a talune procedure operative che praticamente sono già applicati a decorrere dal 01/07/2008, in particolare:
1. modifica del secondo comma dell’articolo 324 quater, paragrafo 1, concernente gli adempimenti, in materia di sicurezza dei timbri, cui è tenuto lo speditore autorizzato nel caso debba ricorrere alla “procedura di riserva”. Tale allineamento è impostato sul punto 27 dell’allegato 37 quinquies delle DAC, come da ultimo modificato con il Reg. (CE) 1192/2008 della Commissione.
2. modifica dell’allegato 37 bis, titolo II, punto B per quel che concerne taluni dati relativi alla designazione delle merci.
L’articolo 313 viene riformulato con lo scopo di meglio individuare il campo di applicazione del transito comunitario via mare e via aerea, che, com’è noto, non può interessare porti o aeroporti situati al di fuori del territorio doganale della UE.
L’articolo 324 sexies, paragrafo 4, lettere c) e d), al fine di evidenziare il carattere generale dello scambi di dati del manifesto a mezzo procedure elettroniche, ammette l’utilizzo del documento cartaceo unicamente nel caso in cui non sia tecnicamente possibile tale scambio.
Le modifiche relative all’articolo 313 e alle lettere c) e d), paragrafo 4, articolo 324 sexies, come sopra menzionate, hanno decorrenza dall’11.03.2010.
MISURE IN APPLICAZIONE A DECORRERE DAL 01.01.2012:
Autorizzazioni ad istituire i servizi di linea
Il Reg. 177/2010 detta una nuova disciplina in materia di autorizzazioni ad istituire servizi di linea.
L’autorizzazione ad istituire servizi di linea, la quale può essere concessa esclusivamente a società di navigazione marittima previa domanda alle autorità doganali dello Stato membro nel cui territorio il richiedente è stabilito o dispone di un ufficio regionale, può essere concessa esclusivamente a quelle società che, in possesso dei requisiti già previsti dalla normativa attuale, si impegnino, sulle rotte dei servizi di linea:
a. a non effettuare scalo in porti al di fuori del territorio doganale della Comunità o nelle zone franche sottoposte a controlli di tipo I, istituite in porti situati nel territorio doganale della Comunità e
b. a non effettuare alcun trasbordo di merci in mare.
Specifica attenzione viene, inoltre, posta dal legislatore sul principio del rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 14 nonies, il quale prevede che l’operatore possa beneficiare della semplificazione in parola a condizione che, nel corso degli ultimi tre anni che precedono la presentazione della domanda, non sia stata commessa infrazione grave o ripetuta alla regolamentazione doganale da parte di determinati soggetti. I requisiti in oggetto si considerano automaticamente posseduti qualora il soggetto richiedente sia una società di navigazione certificata AEO.
Scambio dati tra autorità doganali – modalità operative
Di particolare rilievo è la previsione dello scambio di dati tra le autorità doganali interessate dalla richiesta di autorizzazione mediante il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’art. 14 quinvicies, relativo alle autorizzazioni AEO.
Di assoluta novità è la previsione legislativa che introduce una specifica modalità operativa nei casi in cui una nave registrata a un servizio regolare di trasporto sia costretta da circostanze indipendenti dalla sua volontà ad effettuare un trasbordo delle merci in alto mare o a collocarle temporaneamente in un porto che non fa parte del servizio regolare di trasporto marittimo, compresi i porti posti al di fuori della Comunità o quelli delle zone franche sottoposti a controlli di tipo I. In tal caso, la compagnia di navigazione deve informare immediatamente le autorità doganali dei successivi porti di scalo, compresi quelli di linea della nave. Le merci caricate o scaricate nei porti non devono essere considerate merci comunitarie.
Scopo di tale disposizione è quello di agevolare lo scorrimento dei traffici, anche a fronte di circostanze normalmente non ammesse nella disciplina generale delle linee marittime regolari. Su tali aspetti, l’Agenzia delle Dogane si riserva di fornire ulteriori chiarimenti.