A seguito del rifiuto, da parte degli Stati Uniti, di modificare, la legge nota come “Byrd Amendment” (cd. CDSOA, ossia “Continued Dumping and Subsidy Offset Act”), l’Unione Europea ha istituito con Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio del 25 aprile 2005, a titolo di ritorsione commerciale, un dazio doganale ad valorem supplementare del 15% sulle importazioni di determinati prodotti originari degli USA a partire dal 1° maggio 2005. Il “Byrd Amendment” in particolare, dà facoltà al governo americano di distribuire su base annua gli introiti derivanti dai dazi antidumping e compensativi percepiti, tra i produttori americani danneggiati da tale pratica, di fatto avvantaggiandoli rispetto ad altri competitors stranieri, dato che si tratterebbe in sostanza di una forma di sussidio che il governo dispone nei confronti di tali imprese. Nonostante l’OMC abbia bollato tale pratica come contraria agli obblighi assunti dagli USA nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la legge non è stata mai abrogata o modificata.
Le misure ritorsive dell’UE vengono riviste annualmente per adeguarle all’entità del danno causato alle imprese UE. Tenuto conto del fatto che l’entità del pregiudizio è aumentata nell’ultimo periodo, la Commissione CE, con Reg. (UE) N. 305/2010 della Commissione del 14 aprile 2010, ha deciso di modificare, a decorrere dal 1° maggio 2010, l’elenco dei prodotti soggetti a dazio supplementare, aggiungendo ulteriori voci di nomenclatura.
Tuttavia sono esclusi dall’applicazione del dazio supplementare i prodotti rientranti in dati codici NC per i quali è stata rilasciata, prima dell’entrata in vigore del Regolamento in commento, una licenza d’importazione che comporti un’esenzione o una riduzione del dazio. I codici NC in questione sono i seguenti: 9406 00 38, 6101 30 10, 6102 30 10, 6201 12 10, 6201 13 10, 6102 30 90, 6201 92 00, 6101 30 90, 6202 93 00, 6202 11 00, 6201 13 90, 6201 93 00, 6201 12 90, 6204 42 00, 6104 43 00, 6204 49 10, 6204 44 00, 6204 43 00, 6203 42 31.
I prodotti per i quali si può dimostrare che sono già stati spediti verso l’Unione europea o che si trovano in un deposito temporaneo o in una zona franca o in un deposito franco o che sono sottoposti a regime sospensivo ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale comunitario, alla data di applicazione del regolamento in questione, e di cui non è possibile modificare la destinazione, sono esclusi dall’applicazione del dazio doganale supplementare, a condizione che siano classificati in uno dei seguenti codici NC: 9406 00 38, 6101 30 10, 6102 30 10, 6201 12 10, 6201 13 10, 6102 30 90, 6201 92 00, 6101 30 90, 6202 93 00, 6202 11 00, 6201 13 90, 6201 93 00, 6201 12 90, 6204 42 00, 6104 43 00, 6204 49 10, 6204 44 00, 6204 43 00, 6203 42 31.
Allegati: Commissione Europea – 2010 – Regolamenti – 305 – 14042010