Con Regolamento (UE) n. 326/2010 della Commissione del 21 aprile 2010 è stato modificato il Regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione basata sulla nomenclatura combinata.
In base alla stessa, i formaggi possono beneficiare di una restituzione all’esportazione se soddisfano una serie di requisiti minimi quanto a materia secca e materie grasse del latte. Poiché la Commissione ha riscontrato che un particolare tipo di formaggio prodotto in alcuni dei nuovi Stati membri (il Kashkaval), non beneficiava della restituzione, pur soddisfacendo i suddetti requisiti (in quanto non rientrante nel sistema di classificazione in oggetto), è stata modificata detta nomenclatura al fine di aggiungere i relativi codici di prodotto in essa, onde consentire a tale formaggio di beneficiare della restituzione all’esportazione.
Allegati: Commissione Europea – 2010 – Regolamenti – 326 – 21042010