Con nota informativa prot. N. 59961/RU del 30 aprile 2010 l’Agenzia delle Dogane fa seguito alla Circolare n. 11/D del 28 aprile 2010 (distribuita agli uffici dipendenti ed al momento riservata), con cui erano state diramate istruzioni a tutti gli Uffici delle Dogane volte a richiamare il corretto percorso procedurale per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR1/ EUR1/EUR-MED e A.TR., sottolineando l’esigenza per gli stessi Uffici di sensibilizzare gli operatori economici e i loro rappresentanti in dogana, affinché, in sede di richiesta dei predetti certificati di circolazione, fossero scrupolosamente indicati e dichiarati gli esatti e veritieri dati e condizioni delle merci delle quali si chiede venga attestata l’origine ai fini della concessione delle preferenze daziarie nel Paese terzo accordista, ovvero lo status ai fini della libera pratica nel contesto dell’Unione doganale CE – Turchia.

L’Agenzia delle Dogane, con la nota informativa in oggetto rende noto ora anche agli operatori alcuni dei passaggi principali di tale circolare.

Innanzitutto, la sottoscrizione di entrambi i modelli (domanda e formulario di richiesta del certificato di circolazione delle merci), deve essere chiara e leggibile. Nel caso di presentazione da parte del rappresentante autorizzato, oltre alla denominazione/generalità del soggetto esportatore deve risultare chiaramente il tipo di rappresentanza (diretta/indiretta), e la casella “Dichiarazione dell’esportatore” del certificato deve essere compilata in coerenza. Per quanto riguarda la designazione delle merci nella relativa casella, questa deve essere redatta secondo criteri di particolare esattezza, mentre un criterio di completezza deve guidare la redazione del formulario di domanda per il rilascio dell’EUR 1, in maniera tale che da esso emergano in maniera precisa le circostanze che permettono ai prodotti di soddisfare i requisiti di origine. A complemento di tale precisazione e delle informazioni rese, vanno inoltre elencati tutti i documenti giustificativi (es. fatture, documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni su fattura, dichiarazioni di fabbricanti/fornitori; estratti di documenti contabili; estratti di documenti tecnici di lavorazione; ecc.) idonei e sufficienti a supportarle.

Nel rispetto delle norme specifiche, nonché del “Regolamento per l’individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia delle Dogane emanato dal Direttore dell’Agenzia il 16 dicembre 2008, nonché tenendo anche conto della circostanza che non sempre l’Ufficio di esportazione è territorialmente competente rispetto alla sede dell’esportatore, al fine di assicurare ogni opportuna attività istruttoria da parte degli Uffici delle Dogane/S.O.T. competenti al rilascio dei certificati in qualità di Uffici di esportazione, viene ricordato che la presentazione della domanda di rilascio del certificato di circolazione, completa di tutte le informazioni e dei documenti dovuti, deve comunque avvenire entro il limite dei dieci giorni antecedenti la presunta data di presentazione della dichiarazione doganale.

All’Ufficio doganale interessato spetta il compito di verificare la corretta compilazione della domanda e del certificato, nonchè la congruità sia delle informazioni rese che dei certificati giustificativi a corredo. Esso inoltre, ove necessario, potrà di richiedere all’operatore ed al suo rappresentante doganale qualsiasi ulteriore prova, così come potrà eseguire tutte le verifiche giudicate opportune per comprovare il carattere delle merci, ai fini dell’origine o dell’applicazione delle disposizioni in materia di libera pratica.

L’attività istruttoria volta al rilascio del certficato di circolazione preferenziale potrà essere ovviamente calibrata in funzione delle peculiarità e dell’eventuale “sensibilità” dei locali flussi in esportazione, secondo la conoscenza territoriale della platea degli operatori economici e delle relative caratteristiche nonché dei loro rappresentanti in dogana. Per quanto riguarda la richiesta al rappresentante doganale delle prove del catattere originario delle merci viene richiamato quanto stabilito dall’art. 17 delle Note Esplicative riguardanti gli Accordi Europei e Paneuromediterranei (2007/C 83/01)[1], secondo cui  “Uno spedizioniere doganale può fungere da rappresentante autorizzato della persona proprietaria delle merci … purché sia in grado di dimostrare il carattere originario delle merci”.

Gli elementi conoscitivi utili a modulare l’attività istruttoria secondo le effettive realtà locali possono essere (si tratta di una lista non esaustiva):

–      la frequenza operativa;

–      il tipo di attività svolta (se di carattere produttivo o commerciale);

–      il tipo di prodotto;

–      il tipo di marchio prevalente (se nazionale o estero);

–      una pregressa attività di verifica su operazioni di esportazione del tutto analoghe;

–      lo status dell’esportatore (es: AEO, esportatore abituale, ecc..).

Nei casi in cui, a fronte della suddetta attività conoscitiva territoriale ed istruttoria, siano individuabili situazioni i cui elementi soggettivi ed oggettivi siano tali da poter ipotizzare, per fattispecie operative future analoghe e ricorrenti, procedimenti istruttori più celeri, a discrezione dell’Ufficio doganale competente il termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda di rilascio del certificato, potrà essere ridotto nel più breve termine che consenta comunque all’Ufficio di espletare le necessarie attività istruttorie, volte all’accertamento dei requisiti sostanziali per l’emissione del richiesto certificato.


[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:083:0001:0019:IT:PDF

Allegati: Agenzia Dogane – Nota – 59961RU – 30042010