Con nota Prot. 181512/RU del 22 novembre 2019, l’Agenzia delle Dogane insiste sulla definizione di esportatore di cui all’art. 1 punto 19 del Regolamento delegato UE 2015/2446 (RD). Dei chiarimenti su tale definizione erano già stati forniti con la circolare 8D del 19.04.2016 (Sezione G par. 5.2) e con note prot.70662 RU del 07.07.2016 e prot. 112029 RU del 15.10.2018 della Direzione centrale legislazione e procedure doganali.

Siccome alcuni operatori economici hanno avanzato ulteriori dubbi sull’applicazione di tale disposizione per fattispecie ricorrenti, l’Agenzia è dovuta intervenire ad integrazione dei soprarichiamati provvedimenti.

In particolare, un primo quesito posto riguardava il caso di un operatore economico non stabilito nel territorio doganale dell’Unione e quindi non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per assumere la veste di esportatore, che chiedeva di poter indicare nel campo 2 della dichiarazione doganale di esportazione i riferimenti dello spedizioniere doganale e nel campo 44 quelli del suo rappresentante fiscale.

L’Agenzia precisa in proposito che qualora l’operatore economico non sia stabilito nella UE e non sia stato individuato un altro soggetto che soddisfi i requisiti previsti dal citato art. 1 punto 19 lett. b)-i), per poter vincolare le merci al regime di esportazione dovrà applicarsi la norma di carattere residuale che, alla lettera b)-ii), individua quale esportatore qualsiasi persona stabilita nella UE che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio.

A quest’ultimo proposito, al punto 4 dell’allegato A alle linee guida export “definition of exporter”, predisposto dai Servizi della Commissione e consultabile accedendo al sito unionale attraverso il portale dell’Agenzia nella sezione Nuovo Codice Doganale dell’Unione – CDU – Linee guida e documenti unionali, è stato precisato che soggetti quali il vettore, lo spedizioniere o altri possono assumere la qualifica di esportatore, a condizione che siano stabiliti nell’Unione e accettino di assumere tale ruolo.

Al riguardo, si ritiene utile precisare che l’indicazione, nel campo 2 della dichiarazione doganale di esportazione, del numero EORI dello spedizioniere o del vettore che abbiano accettato di assumere il ruolo rilevante ai fini doganali di esportatore non ha tuttavia, per questi ultimi, implicazioni di natura fiscale.

Diversi sono infatti gli ambiti di applicazione della normativa doganale, che fa riferimento all’esportazione, quale regime richiesto per assicurare la materiale uscita dei beni dal territorio doganale della UE, da quelli della normativa fiscale che disciplina invece la cessione all’esportazione che si configura in presenza di una transazione che prevede oltre al trasporto o alla spedizione dei beni al di fuori della UE, il trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale sui medesimi beni.

Il punto di collegamento tra le diverse discipline è costituito dalla prova del trasporto o della spedizione dei beni fuori dal territorio della UE, richiesto dall’art. 8 del DPR 633/72 che si fonda sulla prova dell’esportazione, così come disciplinata dalla normativa doganale.

Nella fattispecie in esame, quindi, restano in capo al soggetto cedente – che effettua la cessione all’esportazione non imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72 – gli adempimenti di natura fiscale previsti dalla normativa IVA, non assumendo rilevanza a tale fine il soggetto, diverso, che è stato indicato come esportatore nella dichiarazione doganale, in applicazione dei criteri definiti dalla legislazione doganale.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla soprarichiamata nota..