Con la risoluzione N. 35/E del 13 maggio 2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine alla non imponibilità IVA delle operazioni di triangolazione effettuate in ambito intracomunitario. Il caso riguarda una società italiana (A) che cede ad un’altra società residente (B) beni destinati alla successiva rivendita ad una terza società (C) residente in altro Paese dell’Unione europea.
Il quesito riguarda più precisamente il trattamento IVA relativo alle due fatturazioni (dalla società “A” alla società “B” e da quest’ultima alla società “C”). L’art. 58 del D.L. n. 331/1993 fa infatti dipendere la non imponibilità delle due fatturazioni dalla circostanza che i beni siano trasportati o spediti all’estero «a cura o a nome del cedente». Nel caso di specie, era il cessionario B ad occuparsi direttamente del trasporto e non il cedente A, come richiesto dalla norma.
La società “B”, nell’ipotesi sottoposta al parere dell’Agenzia delle Entrate, aveva concluso essa stessa il contratto di trasporto e dato incarico al vettore di ritirare la merce presso il fornitore A, per consegnarla al destinatario finale C. Fin dall’origine sussisteva dunque la volontà sia del fornitore italiano (“A”), che dell’acquirente italiano (“B”), di trasportare la merce in un altro Stato membro. Ciò, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate giustificherebbe la non imponibilità IVA di entrambe le operazioni, come peraltro chiarito dalla Corte di Cassazione, Sez. V, con la sentenza del 4 aprile 2000 n. 4098.
La ratio della norma sulle triangolazioni, osserva l’Agenzia, è infatti quella di evitare che una cessione puramente interna fra due operatori entrambi nazionali (nel caso in esame “A” e “B”) possano simulare l’operazione approfittando del regime di non imponibilità IVA. Tale evenienza si realizzerebbe qualora i beni transitassero materialmente dal cedente (“A”) al cessionario (“B”), in quanto quest’ultimo ne acquisirebbe la disponibilità.
Secondo le Entrate dunque, l’operazione in oggetto potrà godere del regime di non imponibilità anche nel caso in cui è il cessionario (“B”) a stipulare il contratto su mandato ed in nome del cedente. In questo caso, infatti, il B agirebbe quale mero intermediario di A, senza mai conseguire la disponibilità del bene, nel pieno rispetto della ratio delle disposizioni in materia.
Allegati: Agenzia Entrate – 2009 – Risoluzioni – 35E – 13052010