Con la nota Prot. 37654/RU del 30.01.2020, l’Agenzia delle Dogane aggiorna le istruzioni fornite nella nota prot. n. 15827/R.U. del 09/02/2015 in merito alle modalità di adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi previsti dal Decreto interministeriale 24/12/2012 adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in particolare disponendo l’adeguamento delle tasse e diritti marittimi in ragione del 75% del tasso di inflazione FOI accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento.
Tenuto conto che il tasso accertato dall’Istituto nazionale di statistica per il 2019 è stato dello 0,5%, l’adeguamento da effettuare in ragione del 75% è pari a 0,325%, con decorrenza dal 1° febbraio 2020. Tale criterio di calcolo si applica a tutte le realtà portuali del territorio nazionale, fatta eccezione per il Porto franco di Trieste ove, in forza del successivo comma 5 dell’articolo 1 del Decreto ministeriale in oggetto, si applicano, per la tassa erariale e portuale, i criteri di adeguamento, come sopra descritti, prendendo tuttavia come base il 100% del tasso ufficiale di inflazione. Pertanto, presso i punti franchi di detto porto, l’adeguamento delle aliquote sarà del 0,5%.
Ai fini della corretta liquidazione dei suddetti tributi, la nota dell’Agenzia reca in allegato due tabelle riepilogative delle aliquote aggiornate che resteranno in vigore sino al 31 gennaio 2021: Tabella A e Tabella B (PUNTI FRANCHI DEL PORTO DI TRIESTE).
Per la riscossione della tassa di ancoraggio, continuerà, invece, a farsi riferimento agli ordini di introito rilasciati dalle Capitanerie di porto territorialmente competenti (art. 1 DPR n. 1340/1966).