In GUUE serie L 125 del 21 maggio 2010 è stata pubblicato un emendamento alla Convenzione TIR che riguarda in particolare l’allegato 6, al quale viene aggiunta la seguente nota esplicativa:
«0.3. Articolo 3
0.3. a) III) Le disposizioni dell’articolo 3, lettera a), punto III) non coprono le autovetture (codice SA 8703). Le autovetture possono tuttavia rientrare nella procedura TIR se sono trasportate da altri veicoli come indicato all’articolo 3, lettera a), punti i) e ii).»
Si ricorda che la Convenzione TIR istituisce un particolare regime (detto “regime T.I.R.”, acronimo che sta per “Transport International Routier”), il quale mira a semplificare le formalità doganali cui sono soggetti i trasporti internazionali di merci su strada, grazie all’utilizzo di uno speciale documento di garanzia denominato «Carnet T.I.R.», che rende possibile il trasporto internazionale di merci su strada senza che il carico, anche se vengono attraversate più frontiere, sia soggetto al pagamento o al deposito di dazi e/o tasse d’importazione o esportazione presso gli uffici doganali di passaggio, e senza che esso debba sottostare a controlli doganali ulteriori, rispetto a quelli normalmente previsti presso la dogana di partenza e quella di destinazione.
L’emendamento in questione entra in vigore il 1° ottobre 2009 per tutte le parti contraenti.
Allegati: Unione Europea – 2010 – Convenzione TIR