Con avviso del 26 maggio 2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa gli operatori che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/568, della Commissione del 23 aprile 2020, a decorrere dal 26 maggio non è più necessaria l’autorizzazione all’esportazione di dispositivi di protezione individuale. Il database Taric è stato aggiornato dalla Commissione di conseguenza e, pertanto, a decorrere da tale data non è quindi più necessaria l’indicazione nella casella 44 del DAU dei codici seguenti codici certificato:
– C086 “Autorizzazione di esportazione – dispositivi di protezione Regolamento (UE) 2020/402”;
– Y975 “Merci che non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2020/402”.