Con la nota prot. 145339/RU del 15 maggio 2020 ed il contestuale avviso del 15 maggio 2020, l’Agenzia delle Dogane informa che fatta salva, in caso di donazioni, la possibilità di importare in franchigia merci utili al contrasto del virus COVID-19 ai sensi e secondo le prescrizioni fissate dagli artt. 57 e 82 del Regolamento (CE) 1186/2009, la Commissione europea, con Decisione n. 491 del 3 aprile 2020, ha previsto la possibilità di accordare l’esenzione dai diritti doganali alle importazioni di merce utile al contrasto della pandemia da COVID-19, al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 74-80 del suddetto Regolamento (CE). In proposito, l’Agenzia ha adottato la Determinazione Direttoriale prot. 107042/RU e diramato conseguenti informative ai fini dell’applicazione della Decisione stessa. I competenti Servizi della Commissione hanno altresì pubblicato una lista indicativa delle merci ammesse all’importazione in esenzione dai diritti doganali in applicazione della Decisione n.491/2020. L’elenco, nella versione aggiornata al 5 maggio, è consultabile sulla pagina: https://www.adm.gov.it/portale/regolamentazione-ue.
La suddetta lista è una guida orientativa per gli Stati membri, non vincolante ed esaustiva, per la quale è prevista la facoltà, per gli stessi, di integrazione in base alle rispettive specifiche esigenze nazionali.
Per importazioni di merci utili a fronteggiare la pandemia da COVID-19 non presenti nella menzionata lista sarà possibile rivolgersi ai competenti Uffici delle dogane che valuteranno se la richiesta è accoglibile ai sensi della vigente normativa unionale.