Con la circolare 9/D/2020 del 26 maggio 2020, l’Agenzia delle Dogane, nel ricordare che con la determinazione direttoriale prot.138764 del 10 maggio 2020 è stato introdotto il Documento Amministrativo Semplificato in versione elettronica (e-DAS), in applicazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. 3 ottobre 2006, n.262 e dell’articolo 1, comma 958, della legge 27 dicembre 2017, n.205, chiarisce che per l’emissione e la gestione dell’e-DAS, la determinazione prevede l’invio al sistema informativo dell’Agenzia di appositi messaggi elettronici da parte dei soggetti interessati alla movimentazione, tramite appositi tracciati informatici da definirsi con successivi provvedimenti ai sensi dell’articolo 21, comma 4, della determinazione stessa. In attuazione di ciò, la circolare 9/D definisce i tracciati informatici corrispondenti ai messaggi elettronici citati nella direttoriale, vale a dire:

– Messaggio 1 – Emissione dell’e-DAS – Tracciato DE815(1);

– Messaggio 2 – Annullamento dell’e-DAS – Tracciato DE810(2);

– Messaggio 3 – Cambio di destinazione del prodotto – Tracciato DE813(3);

– Messaggio 4 – Rapporto di ricezione del prodotto – Tracciato DE818(4).

La circolare in commento riporta altresì in apposite tabelle la corrispondenza tra l’articolato della determinazione e i campi dei tracciati informatici corrispondenti a ciascun messaggio elettronico. Resta, in ogni caso, fermo il rispetto delle regole di compilazione per i campi dei tracciati record non esplicitamente citati nelle predette tabelle ma richiesti per la corretta gestione del dialogo telematico con l’Agenzia. Per gli ulteriori dettagli si rimanda al testo della circolare 9/D.

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