Con la nota Prot. 160476/RU del 28 maggio 2020, l’Agenzia delle Dogane informa di aver emanato la Determinazione n. 160474 del 28 maggio 2020, con la quale sono dettate nuove disposizioni operative per lo svolgimento, a pieno regime, delle attività di rilascio delle decisioni/autorizzazioni, superando le misure organizzative adottate ai fini del contrasto del contagio da COVID-19 in corrispondenza della prima fase dell’emergenza con la determinazione n.100430 del 26 marzo 2020.

Nell’illustrare le misure adottate, l’Agenzia ricorda che alcuni temi di interesse delle aziende che operano nel settore del commercio internazionale sono contenuti nell’ultima versione della Guida riguardante le questioni doganali relative all’emergenza COVID-19 predisposta dai Servizi della Commissione (https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en), dove sono in particolare evidenziati istituti e vigenti disposizioni unionali che possono essere utilizzate per facilitare le procedure e le operazioni doganali derivanti dall’interruzioni delle attività economiche dovute alla fase emergenziale.

La nota dell’Agenzia delle Dogane innanzitutto precisa che per dare un concreto contributo alla ripresa delle attività delle aziende, l’attività istruttoria sarà svolta via web tramite il sistema delle Customs Decision e, ove necessario, ai fini del rispetto delle misure di distanziamento, i responsabili dei procedimenti potranno avere contatti telefonici o via web con gli operatori interessati al fine di rendere più celere l’attività di rilascio delle decisioni.

Nel caso delle istanze relative al deposito doganale e per le semplificazioni del destinatario e speditore autorizzato nel regime del transito, fermo restando le richiamate modalità istruttorie, in luogo dell’effettuazione del previsto sopralluogo preventivo, in base dall’art.2 della Determinazione, se l’operatore lo richiede, sarà possibile rilasciare l’autorizzazione sulla base della verifica della documentazione presentata concernente il titolo di disponibilità e la planimetria del magazzino e l’afferente relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, corredata anche eventualmente da foto, da cui risulti che il luogo da autorizzare è adeguato ai previsti requisiti di sicurezza fiscale. Tale procedura semplificata è applicabile se ricorrono 3 condizioni, ovvero: il richiedente: a) è un soggetto AEO (semplificazioni o FULL); b) dimostra che l’autorizzazione è necessaria a contribuire alla ripresa economica dell’azienda; c) è disponibile a certificare, in base agli art. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni rese sullo stato dei luoghi da autorizzare, come indicato dalla documentazione tecnica presentata.

In caso di istanze di deposito doganale relative a luoghi già autorizzati come strutture di custodia temporanea sarà possibile utilizzare la documentazione tecnica già prodotta per tale ultima autorizzazione, ai fini del rilascio della precedente autorizzazione, in tal modo facilitando la conclusione dell’iter autorizzativo.

I Servizi della Commissione nella Guida hanno anche evidenziato la possibilità per gli Stati di dare impulso, in tale frangente, all’utilizzo del luogo approvato al fine di semplificare per gli operatori economici lo svolgimento delle operazioni doganali. La Determinazione ha previsto, all’art. 2, un iter facilitato, analogo a quello descritto per il deposito doganale e le semplificazioni del transito, anche ai fini della verifica dei luoghi nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni per i luoghi approvati per merci all’esportazione. In particolare, per i soggetti AEO (semplificazioni doganali o FULL), sarà possibile sostituire il sopralluogo – previsto dalla circolare n.2/D del 7 febbraio 2018, per la verifica dell’idoneità del magazzino a consentire lo svolgimento dei controlli sulle merci in esportazione – con una relazione, redatta da un tecnico abilitato, corredata da una planimetria, ed eventuali foto, che attestino la presenza dei requisiti richiesti. A tale documentazione dovrà essere allegata una dichiarazione resa dal richiedente, nelle forme dell’autocertificazione ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. Come indicato all’art. 4 della Determinazione, gli esiti dell’istruttoria svolta secondo le modalità indicate all’articolo 2 nelle ipotesi sopra descritte, sono riportate in apposito verbale da allegare all’autorizzazione e saranno oggetto di verifica ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.n.445/2000.

Per gli ulteriori dettagli si rimanda ai testi della nota e della determinazione in commento (per quest’ultima vedasì l’ultima newsletter).