Con la Circolare N. 15/E del 13 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce dettagli riguardo le modalita’ di fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio), chiarendo quali sono i requisiti e le condizioni da rispettare per accedere al contributo. Innanzitutto, l’agevolazione introdotta dal decreto rilancio spetta esclusivamente agli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o reddito agrario, titolari di partita Iva con ricavi e/o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, per un ammontare determinato applicando una specifica percentuale a un importo calcolato, quando il soggetto riscontra che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 di quello registrato nello stesso mese 2019. Per quanto riguarda invece il contributo a fondo perduto spettante agli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o agrario, titolari di partita Iva, con ricavi e/o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel 2019, colpiti dall’emergenza Covid 19, viene chiarito:

  • tale contributo guarda anche a chi ha avviato l’attività dal 1° gennaio 2019 per un importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche
  • beneficiari del contributo sono anche le aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa e (a determinate condizioni, illustrate piu’ in dettaglio nella circolare), le società tra professionisti.
  • vi sono ammessi anche i soggetti che applicano il regime forfetario ex legge n. 190/2014.
  • il contributo spetta anche a chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo (o a chi e’ titolare di reddito agrario), anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della circolare.