Con la determinazione direttoriale Prot. 262063/RU del 28 luglio 2020 ed il connesso avviso recante stessa data, l’Agenzia delle Dogane informa che la Commissione europea, con Decisione n. 2020/1101 del 23 luglio, pubblicata in G.U. dell’Unione europea L 241 del 27 luglio 2020, ha modificato l’efficacia temporale del beneficio di esenzione dai dazi doganali e dall’IVA, applicabile alle importazioni di merci utili a fronteggiare la pandemia, previsto con Decisione UE n. 491 del 3 aprile 2020. Secondo quanto previsto da tale Decisione, la sopra citata esenzione è applicabile alle importazioni, dotate dei previsti requisiti, effettuate nel periodo 30/01/2020 – 31/10/2020. Le istruzioni in merito sono contenute nella determinazione direttoriale in oggetto. Contestualmente, con la nota Prot. 262364/RU del 28 luglio 2020 l’Agenzia delle Dogane ha fornito ulteriori precisazioni riguardo gli obblighi che rimangono invariati, in particolare, con riferimento alle categorie di soggetti ammessi alla fruizione del beneficio e le le finalità cui sono destinate le merci importate in esenzione.