Con la circolare N. 27 del 20 agosto 2020, l’Agenzia delle Dogane ricorda che l’Accordo di Libero Scambio (ALS) tra UE e la Repubblica socialista del Vietnam, sottoscritto il 30 giugno 2019, è entrato in vigore il 1° agosto 2020. Si tratta del secondo accordo sottoscritto con un paese dell’Asia sudorientale, dopo quello con Singapore, entrato in vigore poco meno di un anno fa, il 21 novembre 2019. L’ALS prevede la soppressione quasi totale (99%) dei dazi doganali tra le due parti. Il 65% dei dazi sulle esportazioni dell’UE in Vietnam è stato immediatamente soppresso con l’entrata in vigore dell’accordo, mentre il resto sarà eliminato progressivamente in un periodo di 10 anni. Le esportazioni vietnamite verso l’UE hanno beneficiato della cancellazione del 71% dei dazi con l’entrata in vigore dell’accordo, mentre il resto sarà eliminato progressivamente nei prossimi 7 anni. L’ALS ridurrà inoltre molti degli ostacoli non tariffari oggi presenti negli scambi con il Vietnam e aprirà alle imprese dell’UE i mercati dei servizi e degli appalti pubblici nel Vietnam. Le imprese italiane potranno beneficiare di questo accordo, tenuto conto che le esportazioni italiane verso il Vietnam ammontano attualmente a circa 1.300 mln di euro all’anno (principalmente macchinari e prodotti farmaceutici), a fronte di importazioni in Italia per circa 2.500 mln di euro all’anno3.

Il Protocollo I dell’ALS è dedicato alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa. Sulle procedure dell’origine la Commissione UE ha fornito inoltre specifiche indicazioni con delle linee guida, pubblicate sul sito della TAXUD, che chiariscono la portata di alcune disposizioni presenti nell’accordo (https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/evfta-guidance.pdf).

Preliminarmente, la circolare chiarisce la relazione tra le disposizioni relative al Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), di cui il Vietnam ancora beneficia, e quelle contenute nell’ALS. A tale riguardo le linee guida della Commissione evidenziano che il Vietnam continuerà a beneficiare del SPG fino al 31 dicembre 2022. Fino a questa data pertanto, ALS e SPG coesisteranno, per cui gli esportatori e gli importatori potranno decidere quale accordo utilizzare con l’avvertenza che occorrerà applicare coerentemente sia le regole di origine sia le prove dell’origine corrispondenti. Il che significa che nell’UE un importatore non potrà dunque richiedere il beneficio del SPG utilizzando una prova dell’origine stabilita dall’ALS, così come un importatore non potrà richiedere il vantaggio dell’ALS utilizzando una prova dell’origine stabilita dal SPG.

Per quanto riguarda invece i dazi, per i primi 7 anni di applicazione dell’Accordo è previsto che, quando un importatore nell’UE presenta una richiesta di trattamento tariffario preferenziale nel contesto dell’ALS, è comunque applicabile la tariffa SPG qualora quest’ultima sia più favorevole. Nella scelta tra SPG ed ALS occorre altresì tener conto che, in caso di transito della merce vietnamita dalla/verso Norvegia o Svizzera, non potrà darsi luogo alla sostituzione della prova dell’origine prevista dalle disposizioni SPG.

Per le importazioni dal Vietnam in ambito SPG le prove possono essere ancora costituite dal FORM A fino alla conclusione del periodo previsto per l’adeguamento al sistema REX, che avverrà il 31 dicembre 20208. Fino a tale data le importazioni dal Vietnam, in ambito SPG, potranno quindi essere accompagnate da un certificato FORM A o in alternativa dall’attestazione di origine resa da esportatori registrati al sistema REX. Al termine del periodo transitorio, a meno eventuali ulteriori proroghe, in ambito SPG potrà essere accettata solo l’attestazione di origine e non più il FORM A.

Ulteriori chiarimenti sono dettati con riguardo alle disposizioni necessarie a determinare il carattere originario dei prodotti, essenziale per poter beneficiare delle agevolazioni daziarie. In particolare, la circolare ricorda che l’origine viene determinata in base ai due distinti criteri (art. 2):

– prodotti interamente ottenuti (individuati dall’art. 5)

– prodotti sufficientemente trasformati (l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni richieste è contenuto nell’Allegato II del Protocollo I).

L’elenco delle trasformazioni insufficienti, che non contribuiscono mai a determinare l’origine dei prodotti, è invece contenuto nell’art. 6, mentre specifiche disposizioni riguardano gli accessori (art. 8), gli assortimenti (art. 9) e gli elementi neutri (art. 10).

L’accordo prevede altresí, all’art. 3, l’applicabilità del cumulo bilaterale, per cui “sono considerati originari di una parte i prodotti ottenuti nella parte esportatrice incorporando materiali originari dell’altra parte, purché le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte esportatrice consistano in operazioni più complesse di quelle” insufficienti. Altre forme di cumulo, previste dallo stesso art. 3 a vantaggio di alcune specifiche merci solo dal lato del Vietnam, non sono applicabili, come indicato nelle linee guida dell’accordo.

In linea con gli ultimi accordi sottoscritti dall’Unione, è prevista la separazione contabile per i materiali fungibili, possibile previa autorizzazione da parte delle autorità competenti e sulla base di principi contabili generali in vigore nell’Unione o in Vietnam (art. 11).

L’art. 13 prevede una regola di non alterazione, che rappresenta una moderna alternativa al trasporto diretto, ed indica i mezzi attraverso cui la stessa può essere dimostrata nel caso in cui la merce sia transitata attraverso paesi terzi o ivi sia stata immagazzinata prima dell’importazione.

Infine, in relazione alle prove dell’origine, la circolare precisa che per i prodotti UE esportati in Vietnam la prova dell’origine può essere fornita solo attraverso l’attestazione di origine rilasciata da qualsiasi esportatore se la spedizione non supera il valore di euro 6.000, o, se di importo superiore ad euro 6.000, dall’esportatore registrato al sistema REX. Gli esportatori che siano già in possesso del numero REX non dovranno fare una nuova richiesta, in quanto il numero è unico ed è utilizzabile per tutti gli accordi in cui è previsto il REX (UE-Canada, UE-Giappone, SPG). Il numero REX può inoltre essere utilizzato per esportare i prodotti da qualsiasi Stato membro e non solo da quello in cui lo stesso è stato assegnato. Il testo dell’attestazione è indicato nella circolare in commento, alla quale si rinvia per ulteriori dettagli.