Con avviso del 2 ottobre 2020, l’Agenzia delle Dogane informa che i Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1369 della Commissione del 29 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L 319 del 2 ottobre 2020, ha introdotto un emendamento all’allegato I del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune.

In particolare, alle mascherine facciali impiegate nell’attività di contrasto al Covid-19 sono attribuiti, in base alle loro caratteristiche qualitative, specifici codici Taric, che, a decorrere dal 3 ottobre 2020, dovranno essere indicati nella casella 33 della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica, in coerenza con quanto previsto nell’allegato 10 della Nomenclatura combinata e del database Taric. Tali codici resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2020 per poi essere ridefiniti dal primo gennaio 2021 ti a seguito delle modifiche apportate alla Nomenclatura Combinata in relazione ai prodotti in questione.

Ai nuovi codici Taric è associata una specifica unità supplementare (numero pezzi), che dovrà essere indicata nella relativa casella 41 della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica. Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2020/1369 (disponibile al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1369&qid=1601634220231&from=EN), e del database Taric, aggiornato con i nuovi codici dai competenti Servizi della Commissione (DG Taxud).