Con la circolare n. 21/2020 del 16 luglio 2020, l’Agenzia delle Dogane aveva disposto una proroga sino al 31 ottobre 2020 delle disposizioni contenute nella nota prot. n. 91956/RU del 26 luglio 2019, relativa alle procedure per il rilascio dei certificati EUR1, EUR.MED e A.TR. Nell’accogliere le richieste delle associazioni di categoria, detta proroga era finalizzata, da un lato, all’implementazione di soluzioni tecnologiche per agevolare il rilascio dei certificati di circolazione nel rispetto della normativa vigente e, dall’altro, ad assicurare agli esportatori nazionali la possibilità di ottenere il rilascio dell’autorizzazione allo status di esportatore autorizzato.
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con la circolare N. 42/2020 del 28 ottobre 2020 ed il connesso avviso del 29 ottobre 2020, l’Agenzia ha reputato opportuno contribuire a sostenere le imprese nazionali operanti nello strategico settore dell’export prorogando, sino alla data del 31 gennaio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui alla citata nota prot. n.91956/RU del 26 luglio 2019.
Per assicurare una maggiore fluidità operativa, l’Agenzia ha sviluppato una procedura per la digitalizzazione del processo di richiesta dei certificati EUR1, EUR.MED e A.TR. Tale procedura, fruibile tramite il portale AIDA, consente di acquisire i dati utili alla compilazione dei suddetti certificati direttamente dalla dichiarazione doganale di esportazione di riferimento e la stampa del certificato richiesto sui modelli tipografici previsti dalla normativa vigente. La procedura in questione interviene in sostanza sulla mera modalità di richiesta della certificazione, nonchè sulla modalità di compilazione da parte dell’operatore economico, restando invariati i modelli ed i formulari attualmente previsti in materia di certificazione dell’origine delle merci e le modalità – ordinaria o “previdimata” – di rilascio del certificato da parte dell’Ufficio delle Dogane.
La procedura viene resa disponibile, in via sperimentale, a partire dal 10 novembre 2020 – secondo le modalità operative che saranno pubblicate sul portale dell’Agenzia – e potrà essere usata facoltativamente diventando obbligatoria solo a partire dal 19 gennaio 2021. Tale procedura digitalizzata si delinea come lo strumento a regime in quanto è il solo che può garantire adeguati livelli di controllo e di servizio in termini di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa in considerazione del prevalente interesse pubblico e delle risorse a disposizione dell’Amministrazione e che al fine di consentire un passaggio armonico al nuovo sistema l’amministrazione ha previsto un regime transitorio temporaneo in cui è possibile utilizzare entrambe le procedure.
La digitalizzazione del processo di richiesta dei certificati EUR1, EUR.MED e A.TR permette inoltre, da un lato, il superamento delle criticità connesse al perdurare dell’emergenza epidemiologica in corso – in conformità alla limitazione degli spostamenti non necessari – e, dall’altro, elimina il rischio di possibili non corrispondenze tra i dati presenti nella dichiarazione doganale e quelli contenuti nella certificazione dell’origine delle merci.
La circolare 42/D inoltre ricorda che l’attuale orientamento del legislatore unionale è indirizzato verso un sistema di prove dell’origine fondato sull’autodichiarazione resa dall’esportatore, sebbene, come si evince dalla Decisione (UE) 2019/2198 del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione, il Consiglio UE guardi con favore alla possibilità di presentare e rilasciare elettronicamente le prove dell’origine, sulla base dell’accordo di due o più parti contraenti.
Ciò posto, resta auspicabile la massima adesione, da parte dei soggetti esportatori, al sistema della prova dell’origine della merce con dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale, i cui indubbi vantaggi sono stati puntualmente rappresentati nella citata nota prot. n. 91956/RU del 26 luglio 2019.