Il 3 aprile 2020, la Commissione europea ha adottato la Decisione n. 491/2020, successivamente modificata in data 23 luglio con la Decisione n. 1101/2020, chiarendo l’ambito e le condizioni di applicazione dell’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA applicabili alle importazioni di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, effettuate nel periodo fra il 30 gennaio ed il 31 ottobre 2020.
In merito, con Determinazione prot. n. 262063/RU del 28 luglio 2020 (che ha sostituito la precedente Determinazione n. 107042/RU del 3 aprile u.s. facendo salvi gli effetti prodotti dalla medesima), l’ADM ha definito, con riguardo alle fattispecie di importazioni ammesse al suddetto beneficio, gli adempimenti e le formalità da espletare a cura degli Enti e delle Organizzazioni aventi titolo, anche mediante apposita applicazione informatizzata il cui funzionamento è stato descritto con la Circolare ADM n. 19/2020 del 9 luglio scorso.
A seguito della prevista procedura di consultazione degli Stati Membri, conclusasi lo scorso 14 ottobre, in considerazione dell’evoluzione e del perdurare della situazione pandemica in atto, la Commissione Europea ha prorogato ulteriormente, rispetto a quanto già previsto con la Decisione n.1101/2020, la validità dell’esenzione descritta in premessa, introdotta con la Decisione UE n. 491/2020. Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 359 del 29 ottobre, è stata pubblicata la Decisione UE n. 1573/2020 che ha esteso il beneficio anche le operazioni di importazione da effettuarsi fino al 30 aprile 2021.
Per quanto riguarda il Regno Unito la data di cessazione dal beneficio è prevista al 31 dicembre 2020, in considerazione del previsto recesso dall’Unione Europea.
Con la circolare N. 43/D del 29 ottobre 2020, l’Agenzia delle Dogane evidenzia che nulla varia con riguardo ai presupposti di cui all’art. 1 della Decisione UE n. 491/2020, restando dunque immutate sia le categorie di soggetti ammessi alla fruizione dei benefici, sia le finalità cui sono destinate le merci importate in esenzione, nonché gli impegni da assumere a cura dei soggetti che accedono all’agevolazione in oggetto e le modalità operative per fruire dell’esenzione. A tal proposito, nel fare rimando a quanto già ribadito in occasione della proroga disposta dalla Decisione n. 1101/2020 del 23 luglio 2020 (della quale si è data notizia nell’informativa prot. 262364/RU del 28 luglio e nella sopra citata Circolare 19/2020 a cui si fa rinvio per le modalità di accesso al beneficio), l’Agenzia delle Dogane sottolinea che con riguardo alle rendicontazioni obbligatorie da fornire da parte degli Stati membri ai sensi dell’art. 2 della Decisione UE, anch’esse immutate nel contenuto, viene spostata la data di scadenza al 31 agosto 2021. La nuova circolare ribadisce inoltre che eventuali irregolarità di natura amministrativa e/o penale che dovessero emergere anche durante i controlli a posteriori cui sono assoggettate le importazioni in esenzione, saranno sottoposte alle sanzioni previste dallo specifico quadro normativo oltre all’eventuale recupero dei diritti dovuti. Inoltre, viene ricordato che gli Enti/Organizzazioni che intendono effettuare operazioni ricadenti nell’ambito di applicazione della Decisione UE n.1573/2020, da effettuarsi ai sensi dell’art. 3 – salvo eventuali ulteriori proroghe espresse – nel periodo 30/01/2020 – 30/04/2021, dovranno attenersi scrupolosamente alle condizioni previste e seguire altresì le modalità operative già diramate in proposito.