Le operazioni di noleggio di apparecchi biomedicali effettuate dal 19 maggio 2020, giorno di entrata in vigore dell’articolo 124 del decreto legge n. 34 del 2020, fino al 31dicembre 2020, sono soggette al regime di esenzione dall’IVA di cui all’articolo 124 del Decreto Rilancio, che come ricordato sopra ha introdotto una disciplina IVA agevolata in relazione alla cessioni di determinati beni, ivi elencati, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Per le stesse operazioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, sarà invece applicabile l’aliquota IVA ridotta nella misura del 5% ai sensi del n. 1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 528 del 4 novembre 2020 risponde ad un quesito riguardante l’individuazione dell’aliquota IVA da applicare alle prestazioni di noleggio di apparecchi biomedicali effettuate nel periodo intercorrente tra il 19/05/2020 ed il 31/12/2020 e a quelle effettuate dopo il 1° gennaio 2021, nonché circa l’individuazione del momento a decorrere dal quale si rende applicabile l’aliquota IVA ridotta del 5%. Nel richiamare la precedente Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020, l’Agenzia chiarisce che il trattamento IVA introdotto dall’articolo 124 è applicabile alle cessioni onerose e a quelle gratuite dei medesimi beni, nonché alle prestazioni di servizi di cui all’articolo16, comma 3, del Decreto IVA. Ai sensi della disposizione sopra richiamata, infatti, l’imposta si applica con la stessa aliquota prevista per la cessione dei beni in commento, prodotti mediante «…contratti d’opera, di appalto e simili», «…locazione finanziaria, noleggio e simili». La fornitura, per esempio, di un ventilatore polmonare mediante un contratto di locazione finanziaria sarà imponibile con aliquota IVA del 5 per cento se effettuata a decorrere del 1° gennaio 2021, mentre sarà esente se effettuata entro il 31 dicembre2020 in virtù – come chiarito dalla relazione illustrativa alla disposizione in commento – dell’autorizzazione della Commissione UE che consente agli Stati membri, per il periodo di emergenza sanitaria, di «… applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell’epidemia».”
Per quanto concerne la corretta individuazione del momento a decorrere dal quale si rendono applicabili il regime di esenzione e/o l’aliquota ridotta nella misura del 5%, l’Agenzia ritiene che questo coincida con il momento di effettuazione dell’operazione (i.e. la prestazione di servizi di noleggio), a nulla rilevando la data della conclusione del contratto.