Con sentenza della Seconda Sezione del 28 gennaio 2010 (Causa C-264/08), la Corte di Giustizia UE precisa che l’art. 221, n. 1, del codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che la «contabilizzazione» dell’importo dei dazi da recuperare va distinta dall’iscrizione dei dazi registrati nella contabilità delle risorse proprie prevista dall’art. 6 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150.
Dal momento che l’art. 217 CDC non prescrive modalità pratiche per effettuare tale contabilizzazione, essa deve essere effettuata in modo tale da assicurare che l’autorità doganale competente iscriva l’importo esatto dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale nei registri contabili o su qualsiasi altro supporto in loro luogo, per consentire in particolare che la contabilizzazione degli importi interessati sia effettuata con certezza, anche nei confronti del debitore.
La comunicazione al debitore da parte dell’autorità doganale dell’importo dei dazi dovuti può essere validamente effettuata solo se l’importo di tali dazi è stato preliminarmente contabilizzato dalla suddetta autorità. Gli Stati membri coimunque, non sono tenuti ad adottare norme di procedura specifiche circa le modalità secondo le quali deve aver luogo la comunicazione al debitore dell’importo di tali dazi, dal momento che a detta comunicazione possono essere applicate norme di procedura interne di portata generale che garantiscano un’informazione adeguata del debitore e gli consentano di assicurare, con piena cognizione di causa, la difesa dei suoi diritti.
Allegati: Corte – 2010 – Causa C264_08 – Causa – 27092008, Corte – 2010 – Causa C264_08 – Sentenza – 11032010