Per assicurare, ai fini del conferimento dello status di operatore economico autorizzato (AEO), un’attuazione uniforme del criterio relativo all’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente (art. 39, lettera a, Reg. UE n. 952/2013), la Commissione europea ha modificato l’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilendo che, per quanto riguarda le violazioni, il criterio è rispettato quando nessuna autorità amministrativa o giudiziaria abbia adottato alcuna decisione che concluda che una delle persone di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), ha commesso siffatte violazioni nel corso degli ultimi tre anni. I fatti alla base di una violazione devono essersi verificati nei tre anni precedenti, benché in alcuni casi l’autorità amministrativa o giudiziaria possa giungere a una conclusione su tali fatti una volta trascorsi i tre anni in questione. In secondo luogo, il nuovo testo dell’art. 24 chiarisce che le pertinenti violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale sono quelle relative all’attività economica delle persone di cui alla lettera b) del suddetto articolo. Per ulteriori dettagli si rinvia al testo del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1727.