Con la Nota Prot. 24479/RU del 22 gennaio 2021, ADM ricorda che l’articolo 1 della legge 30.12.2020, n. 178, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023” ha disposto al comma 628 l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di tutte le norme afferenti all’imposta regionale sulla benzina per autotrazione ovverosia l’articolo 17 del d.lgs. 398/1990, l’articolo 3, comma 13 della l. 549/1995 e l’articolo 1, comma 154 della l. 662/1996 e l’articolo 1 commi 670 lett. a) e 671 della l. 296/2006, fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.
In tal senso nella nota viene evidenziato che le regioni Piemonte1, Calabria2, Lazio3 e Molise4 hanno già provveduto nel senso sopra indicato e che le altre regioni, come appreso dal Dipartimento delle Finanze, stanno adeguando le rispettive normative regionali.