Con Risposta 141 del 3.03.2021, l’Agenzia delle Entrate risponde ad una società che chiede se la documentazione raccolta in conformità alle indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria con (tra le altre) la risoluzione n. 19/E del2013 e con la risposta ad interpello n. 100 del 2019 – sia utilizzabile anche a partire dal1° gennaio 2020 (entrata in vigore dell’art. 45-bis del Regolamento (UE) n.282/2011) per provare l’avvenuta effettuazione delle cessioni intracomunitarie;
– se detto “set documentale” possa continuare ad essere recuperato secondo leindicazioni fornite dalla menzionata Risoluzione n. 19/E del 2013, ovvero “senza indugio (…) non appena la prassi commerciale lo renda possibile”.
Dopo approfondita analisi e disamina della problematica, l’Agenzia fa presente che:
“la recente circolare n. 12/E del 12 maggio 2020 ha fornito chiarimenti al riguardo; inparticolare, nel citato documento di prassi si precisa che “allo stato, in tutti i casi in cuinon si renda applicabile la presunzione di cui all’articolo 45-bis, possa continuare atrovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigoredel medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni. Restainteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità aprovare l’avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, casoper caso, dell’amministrazione finanziaria (cfr. Note esplicative, par. 5.3.3.).
Prima dell’entrata in vigore dell’articolo 45-bis del Regolamento 282/2011, lascrivente aveva fornito alcuni chiarimenti in materia; anche a tal fine, si rinvia alleindicazioni contenute nella citata circolare n. 12/E del 2020 .
Per quanto concerne, infine, il quesito relativo alla attualità delle indicazionifornite nella risoluzione n. 19/E del 2013 in merito alla conservazione della
Pagina 8 di 9 documentazione che attesti la prova del trasporto o della spedizione del bene da partedel fornitore, sulla sua esibizione nonché sulla tempistica dell’acquisizione dellastessa, si ritengono ancora valide le richiamate indicazioni.