Una società ha per oggetto sociale, tra gli altri, “… lo svolgimento di attività di scambio di energia elettrica e/o vendite di energia termica (calore) e di combustibili di qualsiasi tipo e/o olii vegetali…”. In particolare svolge l’attività di commercio di oli vegetali puri (OVP) chimicamente non modificati, tracciati, sostenibili, non per uso alimentare umano né vegetale (no feed no food) destinati a impianti che generano energia elettrica con una potenza installata non inferiore a 1 kW.
La cessione dei suddetti oli, di cui alla Nomenclatura TARIC 1512 1910 (oli di girasole di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente – per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano), può avvenire direttamente sia nei confronti di operatori elettrici (titolari di impianti con potenza installata non inferiore ad 1 kW), sia indirettamente nei confronti di intermediari.
Chiede quindi se in entrambi i casi sia applicabile l’IVA agevolata al 10 per cento in base al n. 104), della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633
del 1972.
L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 19 del 15 marzo 2021, ritiene che è possibile fruire dell’IVA agevolata per la cessione di oli vegetali, rientranti in quelli indicati dai codici TARIC sopra riportati, solo nel caso in cui questi siano impiegati da parte dei cessionari per finalità di generazione di energia elettrica.