Con la circolare n.15/2021 del 28 aprile 2021, ADM fornisce chiarimenti in merito alla Decisione (UE) 2021/660 che modifica la precedente Decisione (UE) n. 491 del 3 aprile 2020, relativa alle misure adottate dalla Commissione europea per fronteggiare la crisi epidemiologica da COVID-19.
La Decisione (UE) n. 491 del 3 aprile 2020 ha stabilito le condizioni per l’applicazione dell’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA alle merci importate al fine di contenere e contrastare gli effetti della pandemia in corso. Stante il perdurare della situazione emergenziale la suddetta Decisione è stata periodicamente modificata. Da ultimo, con la Decisione (UE) n.1573 del 28 ottobre 2020, il periodo individuato per l’applicazione del beneficio in parola è stato esteso fino al 30 aprile 2021.
Considerato l’approssimarsi del termine di validità, la Commissione europea, con la Decisione in esame, ha provveduto all’adozione di una ulteriore proroga del termine fino al 31 dicembre 2021.
Nulla muta relativamente ai presupposti di cui all’art. 1 della Decisione UE n.491/2020, sia in merito alle categorie di soggetti ammessi alla fruizione del beneficio sia con riguardo alle finalità cui sono destinate le merci importate in esenzione e agli impegni da assumere a cura dei soggetti che accedono all’agevolazione in parola. Viene modificata, invece, la data per la fornitura delle rendicontazioni obbligatorie, a cura degli Stati membri secondo il contenuto già previsto dall’art. 2 della Decisione 491, ora posticipata al 30 aprile 2022.