Le ultime modifiche alla direttiva 2006/112/CE, approvate con la Direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010, intervengono sulle norme in materia di fatturazione contenute nella suddetta Direttiva. I nuovi emandamenti intendono far fronte ad alcune difficoltà in relazione alla fatturazione elettronica emerse nel corso del primo periodo di vigenza delle direttiva, introducendo alcune semplificazioni normative volte migliorare il funzionamento del mercato interno.
Vengono in particolare modificati taluni obblighi relativi alle informazioni che devono figurare sulle fatture, al fine di permettere un migliore controllo dell’imposta, garantire un trattamento più uniforme alle cessioni di beni/prestazioni di servizi transfrontaliere e a quelle nazionali e contribuire a promuovere la fatturazione elettronica. Inoltre, dato che il ricorso a questo tipo di fatturazione può aiutare le imprese a ridurre i costi e ad essere più competitive, vengono rivisti gli obblighi IVA, eliminando alcuni oneri e barriere che fino ad oggi hanno ostacolato il ricorso ad essa. In particolare, viene stabilito che le fatture cartacee e quelle elettroniche devono ricevere lo stesso trattamento, in specie riguardo alle competenze delle autorità fiscali. Le competenze di controllo di tali aitorità ed i diritti e gli obblighi dei soggetti passivi devono applicarsi in condizioni di parità indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo scelga di emettere fatture cartacee o fatture elettroniche.
L’autenticità e l’integrità delle fatture elettroniche possono essere assicurate anche ricorrendo a talune tecnologie esistenti, quali la trasmissione elettronica di dati (EDI) e le firme elettroniche avanzate. Tuttavia, poiché esistono altre tecnologie, i soggetti passivi non dovrebbero essere obbligati a ricorrere ad una particolare tecnologia di fatturazione elettronica.
Viene a tal fine precisato che qualora un soggetto passivo archivi le fatture da esso emesse o ricevute tramite un mezzo elettronico, anche lo Stato membro nel quale è dovuta l’imposta ha diritto ad accedere a tali fatture per eventuali controlli oltre allo Stato membro nel quale il soggetto passivo è stabilito.
Per gli ulteriori dettagli si rinvia al testo della Direttiva 2010/45/UE
Allegati: Consiglio d’ Europa – 2010 – Direttive – 45 – 13072010