Mediante apposito comunicato datato 22 luglio 2010, l’Agenzia delle Dogane ricorda che dal 1° gennaio 2011 la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza prevede l’obbligo per gli operatori economici di adeguarsi a quanto previsto nell’ambito del progetto I.C.S. (Import Control System). In attesa dell’emanazione delle istruzioni ufficiali da parte degli Uffici dell’Agenzia competenti in materia, vengono dunque anticipate le principali novità relative alla presentazione delle dichiarazione sommaria di entrata (ENS), da presentare prima dell’ingresso della merce nel territorio doganale della Comunità. In particolare, si informa che l’Italia accetterà esclusivamente le ENS nel quale è indicato come ufficio doganale di primo ingresso nell’UE un ufficio italiano. In tale circostanza gli operatori economici sono tenuti a inviare tali dichiarazioni al Sistema Telematico Doganale (STD).
Nel momento in cui le merci raggiungono l’effettivo ufficio di primo ingresso nel territorio della Comunità, l’operatore dovrà presentare una notifica d’arrivo (per la quale dovrà essere trasmesso il Manifesto delle Merci in Arrivo -MMA). La presentazione del MMA, ossia di un documento già in uso, semplifica gli adempimenti per gli operatori economici del settore. L’Agenzia informa anche che il tracciato del MMA corredato con i riferimenti delle ENS è in corso di pubblicazione (versione 4.0).
I tracciati relativi alla dichiarazione sommaria di entrata ENS (ENtry Summary declaration) saranno disponibili dal 15 dicembre 2009 e a partire dal 1° luglio 2010 potranno iniziare i test per suddetta dichiarazione. Tutti gli operatori economici sono dunque invitati ad adeguare i loro sistemi per l’invio del messaggio “ENS” nel minor tempo possibile.
Per quanto riguarda il soggetto che invia la ENS, il comunicato in commento ricorda che ai sensi del Reg. (CE) 648/2005 (art. 36 ter, par. 3 e 4), questa può essere presentata dai seguenti soggetti:
– Colui che introduce le merci;
– Chi assume la responsabilità del trasporto;
– Colui per conto del quale agisce uno dei soggetti di cui ai precedenti punti;
– Chi per presenta le merci alla dogana;
– Il rappresentante dei soggetti di cui sopra.
La ENS va trasmessa secondo tempistiche che differiscono in base alla tipologia di trasporto scelta:
1) in caso di trasporto marittimo:
- almeno 24 ore prima del carico nel porto di partenza per i carichi trasportati in container;
- almeno quattro ore prima dell’arrivo al primo porto situato sul territorio doganale della Comunità per i carichi alla rinfusa/frazionati;
- almeno due ore prima dell’arrivo al primo porto del territorio doganale comunitario per i trasporti effettuati tra la Groenlandia, le isole Færøer, Ceuta, Melilla, la Norvegia, l’Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e il territorio doganale della Comunità ad eccezione dei dipartimenti francesi d’oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie.
2) In caso di trasporto aereo:
• per voli a corto raggio: almeno entro il momento dell’effettivo decollo dell’aeromobile
• per voli a lungo raggio: almeno quattro ore prima dell’arrivo al primo aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità;
3) Nel caso del traffico ferroviario e di navigazione su acque interne:
- L’ENS va presentata all’ufficio doganale di entrata almeno 2 ore prima dell’arrivo all’ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità
4) Nel caso del traffico su strada:
- L’ENS va presentata all’ufficio doganale di entrata almeno un’ora prima dell’arrivo all’ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità.
Per quanto riguarda i dati da indicare nell’ENS, il comunicato precisa che questi sono elencati nell’allegato 30 bis del Reg. (CE) 1875/2006, così come modificato dal Reg. (CE) 312/2009. Tuttavia, per alcune categorie di operazioni e per determinati soggetti (corrieri, AEO, spedizioni postali, ecc.) è previsto un set limitato di informazioni da trasmettere.
Per ottemperare alle prescrizioni comunitarie è stato predisposto il nuovo messaggio “ENS” il cui tracciato, comprensivo delle relative regole e condizioni per la compilazione, è disponibile dal 15 dicembre 2009 nella sezione “ecustoms.it” alla voce “AIS” (Automated Import System) del sito internet dell’Agenzia.
Riguardo invece le modalità di invio della dichiarazione, occorre distinguere tra una procedura ordinaria, in cui la presentazione delle dichiarazione in questione avviene mediante l’invio del messaggio ENS, redatto secondo le specifiche pubblicate nell’Appendice del manuale utente del servizio telematico (l’operatore che invia la ENS deve essere in tal caso registrato al Servizio telematico doganale) ed una procedura di soccorso, che si utilizza in caso di impossibilità nell’invio telematico della ENS.
Nella procedura ordinaria, se l’ENS è valida, essa viene memorizzata in AIDA il quale genera automaticamente il MRN, che è successivamente comunicato all’operatore che invia la ENS e al vettore (o suo rappresentante), se quest’ultimo rispetta alcune condizioni (in particolare deve essere dichiarato nella ENS, avere un codice EORI valido ed essere un soggetto diverso rispetto a quello che ha inviato l’ENS).
L’MRN e il n° dell’articolo (singolo) della ENS relativi a merce in sbarco dovranno essere riportati nella successiva notifica d’arrivo (MMA).
Possono essere effettuate delle richieste di rettifica di una ENS, per ottenere la modifica, la creazione e la cancellazione di dati della ENS. Le richieste di rettifica devono essere inviate allo stesso ufficio di primo ingresso, che provvede ad effettuare dei controlli di validità.
Sulla base delle informazioni presenti nella ENS viene effettuata l’analisi dei rischi che si basa su profili stabiliti a livello comunitario e pertanto omogenei per tutti i Paesi Membri. I parametri sono basati sia su parametri oggettivi che soggettivi.
In relazione al grado di rischio potrebbe essere previsto il divieto di carico (“do not load”) presso il porto di imbarco, la visita al primo porto comunitario o il controllo al successivo porto di effettivo sbarco della merce.
Nella procedura di soccorso, all’atto della presentazione della dichiarazione, se risulta impossibile inviare telematicamente la ENS, i dati della dichiarazione devono essere registrati su supporto informatico secondo il tracciato del messaggio ENS (cfr. Appendice del manuale utente del servizio telematico: “Tracciati record Dichiarazioni Doganali – tracciati unificati”) e preceduti dai campi previsti per la presentazione su “floppy disk” (cfr. Assistenza online per i servizi dell’Agenzia delle Dogane) e presentati alla dogana, per il tramite di rappresentanti o di mezzi alternativi all’invio al Servizio Telematico Doganale, in tempo utile per l’effettuazione delle relative attività di gestione dei rischi.
Solo in casi di forza maggiore la ENS potrà essere presentata osservando la procedura cartacea alternativa.
Infine, per quanto riguarda la presentazione telematica della notifica di arrivo, il comunicato precisa che come previsto dal Reg. (CE) 312/2009 (art. 184 octies), il gestore del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità o il suo rappresentante, devono notificare alle autorità doganali del primo ufficio doganale di entrata l’arrivo del mezzo di trasporto. Il MMA, completato con i riferimenti delle dichiarazioni sommarie di entrata, costituirà come accennato più sopra la notifica di arrivo. Per le merci rimaste a bordo sarà il sistema a rilevare eventuali rischi senza dover indicare i riferimenti alle relative ENS.
Le merci selezionate per il controllo sicurezza saranno messe a disposizione della dogana per le attività di competenza.
Allegati: Agenzia Dogane – Comunicati – 22072010