Con la Circolare n.27/2021 del 12 luglio 2021, ADM informa i diretti interessati della definizione delle regole per il coordinamento tecnico relativamente alle operazioni di verificazione dei sistemi di misura dell’energia elettrica secondo le indicazioni di cui alla guida CEI 13-71.
Tali regole disciplinano i controlli propedeutici al rilascio ed al mantenimento dell’autorizzazione ai laboratori ad effettuare prove sui singoli componenti e sui sistemi di misura dell’energia elettrica utilizzati per i fini fiscali, a supporto dell’attività di verifica dell’ADM.
Dallo scorso 1° gennaio l’invio dei certificati di verifica da parte dei laboratori può avvenire esclusivamente attraverso il colloquio telematico con il sistema informativo dell’ADM, il che, comporta un adeguamento strutturale dei sistemi elettronici del laboratorio, delle procedure di gestione dei certificati nonché delle modalità di vigilanza di ADM sui laboratori stessi. Si rende necessario, per tale ragione, aggiornare le regole di coordinamento tecnico.
In considerazione di tale novità, i suddetti controlli potranno essere svolti oltre che
nell’ambito dell’accreditamento anche direttamente da ADM.
Il legale rappresentante di ogni laboratorio deve essere registrato al servizio telematico doganale per l’invio dei certificati di verifica fiscale informatizzati. I laboratori autorizzati dovranno dotarsi di un sistema elettronico per la formazione, l’invio e la storicizzazione dei predetti certificati. La firma del responsabile del laboratorio potrà essere apposta anche in forma elettronica secondo le vigenti normative in materia.
Resta ferma la conservazione da parte dei laboratori autorizzati di una copia in originale dei certificati dagli stessi emessi nelle proprie contabilità aziendali. La conservazione potrà essere effettuata o in forma cartacea o in forma dematerializzata all’interno del predetto sistema elettronico, secondo criteri preventivamente denunciati all’UD territorialmente competente. I certificati emessi devono, in ogni caso, essere consultabili dall’UD competente presso la sede del laboratorio autorizzato durante le verifiche di competenza. In considerazione della valenza antifrode dell’attività svolta dai laboratori autorizzati, sul legale rappresentante sono effettuati i controlli soggettivi di cui all’art.23, comma 6 e 9 del TUA.
Restano fermi i riscontri sull’imparzialità e sulla terzietà della Società, del legale rappresentante e dei soci e dei tecnici verificatori che saranno effettuati da ADM
avvalendosi delle proprie banche dati nonché del data base dei certificati telematici emessi dal laboratorio.
Il rispetto delle specifiche della circolare è attestato, alternativamente:
-dall’accreditamento, in corso di validità, rilasciato da Accredia secondo la norma UNI EN 17020 ovvero UNI EN 17025[4]. I controlli che non sono previsti nelle procedure di accreditamento, tra i quali quelli soggettivi di cui al punto 2, saranno eseguiti, ad integrazione, da ADM;
-direttamente dall’ADM per i laboratori che presentano nuove istanze e per quelli, già autorizzati che intendono avvalersi di tale facoltà. In tale evenienza il laboratorio dovrà essere certificato ISO 9001. Resta sempre ferma la facoltà di ADM di procedere, in qualsiasi momento, a verifiche straordinarie sul laboratorio o sulla perizia dei tecnici nell’effettuazione delle prove sui sistemi di misura fiscali e sui relativi componenti.
L’autorizzazione può essere rilasciata, alle condizioni previste, anche a laboratori che effettuano esclusivamente la verifica dei trasformatori di misura. La competenza al rilascio resta incardinata nell’Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla sede operativa del laboratorio, previo svolgimento della relativa istruttoria.
Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.