Con l’inserimento nel D.L. 22 aprile 2021, n. 52[1], dell’art. 9-bis, per effetto delle modifiche ad esso apportate dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, la Nota 304143/RU del 18 agosto 2021 informa che l’accesso ad una serie di servizi ed attività specificate dalla suddetta disposizione è stato subordinato, nei territori del Paese collocati nella c.d. zona bianca e nelle altre zone ove gli stessi sono consentiti, al possesso da parte degli utenti di una delle certificazioni verdi COVID-19, individuate dall’art. 9 del medesimo D.L. n. 52/2021, fatte salve specifiche esclusioni.
Il comma 4 del predetto art. 9-bis impone ai titolari o ai gestori dei servizi e delle attività individuate nel comma 1 di verificare il rispetto della prescrizione sancita nel medesimo comma.
La disposizione si va ad affiancare a quella contenuta nell’art. 13, comma 2, del D.P.C.M. 17 giugno 2021 che demanda la verifica del possesso della certificazione, tra gli altri, anche ai “soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati”.
Con la Nota 304789/RU emessa in pari data, ADM aggiunge che al comma 4 del sopra citato, art. 13, in ultimo, si fa riferimento alla verifica dell’identità del soggetto che presenta la certificazione verde: a tal riguardo la circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff. III-Prot.Civ. del 10 agosto 2021 chiarisce i casi e le modalità con le quali procedere.
Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.