In risposta ad un’istanza di interpello concernente l’interpretazione dell’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, l’Agenzia delle Entrate fornisce, con la risoluzione N. 90/E del 17 settembre 2010, alcuni chiarimenti in merito all’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA di importo superiore ad euro 15.000.
L’Agenzia fa presente innanzitutto che l’articolo in questione è stato adottato al fine di contrastare gli abusi in materia di compensazione dei crediti fiscali, imponendo ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto per importi superiori alla sopraindicata soglia (15.000 euro annui), di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. L’apposizione del visto di conformità segue infatti ad un controllo il quale verifica la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. Competenti a rilasciarlo sono:
- i responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei CAF-imprese (articolo 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997);
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro (articolo 3, comma 3, lettera a , del DPR n. 322 del 1998);
- gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (articolo 3, comma 3, lettera b, del DPR n. 322 del 1998).
In alternativa al visto di conformità, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile (società, incluse quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), possono effettuare la compensazione dei crediti IVA, se la dichiarazione è sottoscritta – oltre che dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del DPR n. 322 del 1998 (e, cioè, dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale), dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo DPR e, cioè, dai soggetti che esercitano il controllo contabile (cfr. circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009, punto 1.).
Nell’ambito degli enti locali, sono il revisore od il collegio dei revisori a svolgere la funzione di garanzia – in ordine alla regolarità contabile e finanziaria dell’Ente stesso – che il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 attribuisce al revisore legale dei conti (persona fisica o società), relativamente alla situazione contabile e finanziaria delle società di capitali, presso le quali esercita la sua funzione. Anche tali soggetti possono dunque sottoscrivere la dichiarazione dell’ente locale di richiesta di compensazione dei crediti IVA.
Allegati: Agenzia Entrate – 2010 – Risoluzioni – 90E – 17092010