Continuano le modifiche alla Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, introdotte stavolta dalla Direttiva 2010/88/UE del Consiglio del 7 dicembre 2010.
L’articolo 97, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio statuisce infatti che a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2010 l’aliquota normale non può essere inferiore al 15 %.
L’aliquota normale IVA attualmente in vigore in diversi Stati membri, in combinazione con i meccanismi del regime transitorio, ha assicurato un funzionamento accettabile del regime in questione. Le nuove norme relative al luogo della prestazione di servizi, che favoriscono il principio della tassazione nel luogo di consumo, hanno ulteriormente limitato le possibilità di ricorrere alla delocalizzazione per trarre vantaggi dalle differenze tra le aliquote IVA ed hanno ridotto le potenziali distorsioni della concorrenza.
Per evitare che una crescente divergenza tra le aliquote normali dell’IVA applicate dagli Stati membri provochi squilibri strutturali nell’Unione europea e distorsioni della concorrenza in alcuni settori dell’economia, è prassi comune, nell’ambito delle imposte indirette, stabilire aliquote minime. È ancora necessario fare questo per l’IVA.
In attesa dell’esito delle consultazioni su una nuova strategia IVA che affronti le future disposizioni e i corrispondenti livelli di armonizzazione, è stato ritenuto prematuro stabilire un livello di aliquota normale permanente o ipotizzare di modificare il livello di aliquota minima. Si è pertanto deciso di mantenere l’aliquota normale minima al 15 % per un periodo sufficientemente lungo da garantire la certezza del diritto, consentendone nel contempo l’ulteriore revisione. Ciò non preclude un’ulteriore revisione della legislazione in materia di IVA prima del 31 dicembre 2015 per adattarla all’esito della nuova strategia sull’IVA.
Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri vengono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva in oggetto ed i provvedimenti di attuazione.