Il Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (vedasi news precedente) indica la Repubblica delle Maldive come uno dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati nell’ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione.L’articolo 11, paragrafo 8, dello stesso Regolamento stabilisce l’esclusione di un paese dal regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati se tale paese è escluso dalle Nazioni Unite dall’elenco dei paesi meno sviluppati. Lo stesso articolo prevede anche la fissazione di un periodo transitorio di almeno tre anni per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell’abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell’ambito del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati.
Poiché le Maldive sono state escluse dalle Nazioni Unite dall’elenco dei paesi meno sviluppati a partire dal 1° gennaio 2011 esse potranno continuare a beneficiare, ma solo fino al 31 dicembre 2013, delle preferenze concesse nell’ambito del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati. A partire da tale data la Repubblica delle Maldive dovrà essere depennata dall’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati previsto dal regolamento SPG. Lo stabilisce il Reg. (UE) N. 1127/2010 della Commissione del 3 dicembre 2010.
Allegati: Commissione Europea – 2010 – Regolamenti – 1127 – 3122010