Con Circolare n.8 del 24 febbraio 2022, ADM fornisce ulteriori chiarimenti in relazione alle indicazioni in merito al passaggio al nuovo sistema di accertamento e contabilizzazione dell’accisa sul gas naturale e l’energia elettrica per ambiti territoriali di cui si era trattato con le Circolari n. 29/2021 del 23 luglio 2021, n. 41/2021 del 17 dicembre 2021 e n. 43/2021 del 23 dicembre 2021.
Il sistema per ambiti territoriali consente il superamento del versamento e della contabilizzazione su base provinciale dell’accisa dovuta dai soggetti obbligati venditori per le forniture di gas naturale ed energia elettrica effettuate sul territorio nazionale. Allo scopo di semplificare gli adempimenti, il nuovo sistema prevede che in luogo della molteplicità di versamenti distinti per provincia di fornitura, che ciascun venditore doveva effettuare su tutti i conti provinciali collegati al proprio codice ditta o accisa, venga effettuato un numero di versamenti ridotto (al massimo sette) in virtù dell’aggregazione delle forniture provinciali nei pertinenti ambiti territoriali.
Fermo restando quanto indicato nella Circolare n. 41/2021 in merito al controllo formale del credito pregresso e se esso possa essere scomputato sin dalla rata d’acconto di gennaio, si chiarisce che il credito medesimo viene trasferito nel conto per ambito alla data contabile del 1° gennaio 2022 ed è pertanto utilizzabile sin dal mese di gennaio a scomputo delle rate di acconto dovute.
A tal fine, in dichiarazione andrà comunque indicato, per ogni provincia, l’intero importo del credito non utilizzato alla data del 31 dicembre 2021, inserendolo nel rigo X5 per l’energia elettrica e per il gas naturale uso autotrazione e X10 per il gas naturale uso combustione, dello specifico quadro di riepilogo e saldo provinciale.
Inoltre, posto che con il sistema per ambiti territoriali le diverse contabilità provinciali vengono ad essere accorpate in specifici conti per ambito, non si rende più necessario dar corso all’adozione dei provvedimenti di trasferimento contabile tra conti provinciali dei crediti emergenti da dichiarazione.
Per i soggetti obbligati titolari di licenza di officina elettrica (officina di acquisto – officina di produzione), si segnala che si realizza la coincidenza tra l’Ufficio provinciale nella cui competenza territoriale ricade l’officina e l’Ufficio competente per ambito.
I soggetti titolari di licenza di officina elettrica dovranno distinguere i dati per il conguaglio provinciale e quelli per le rate 2022 per l’ambito territoriale anche se tali dati riguardano il medesimo conto tenuto dall’Ufficio competente sull’officina.
L’art. 26, co. 10 e l’art. 53, co.4 del D. Lgs, n. 504/1995 stabiliscono che i soggetti obbligati venditori devono denunciare preventivamente la propria attività all’Ufficio delle dogane competente.
Con l’avvenuto passaggio al criterio di versamento e contabilizzazione per ambiti territoriali per inizio dell’attività deve intendersi l’avvio della fornitura di gas naturale o energia elettrica in uno degli ambiti territoriali individuati all’art, 2, co. 2, della Determinazione Direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021.
Al verificarsi di tale evenienza, il soggetto obbligato interessato è tenuto a presentare la denuncia di inizio attività all’Ufficio competente sulla sede legale, precisando le province rientranti nel territorio dell’ambito considerato presso le quali sarà svolta l’attività di fornitura di gas naturale o di energia elettrica.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.