Nella circolare 14/D del 10 agosto 2010, concernente la definizione da parte dell’Agenzia degli indirizzi operativi previsti dal D.M. n. 169 del 29 ottobre 2009 (Regolamento INFOIL) e dalla determinazione direttoriale n. 72258/R.U. del 24 maggio 2010 (Direttoriale INFOIL), erano state riservate, nelle more della conduzione di apposite verifiche da parte dei gruppi misti permanenti di lavoro attivi presso ciascun impianto, una serie di definizionim quali:
1) lo scarto ammissibile tra la misura manuale e quella effettuata in maniera automatica del livello e della temperatura di un prodotto stoccato all’interno di un serbatoio (rif. paragrafi 1.3.1 e 1.3.2 della predetta circolare), nei casi in cui sia disponibile la sopra citata misura manuale;
2) il criterio per il controllo della quantità residuale in serbatoio in caso di reimmissione della stessa nel ciclo produttivo promiscuamente con materie prime, semilavorati o con altri componenti anche per la preparazione di altro prodotto, in linea con quanto stabilito dall’art.1, comma 6, del D.M.169/09, richiamato dall’art. 3, comma 4, della Direttoriale INFOIL (si veda il paragrafo 4.2 sub.7 della predetta circolare).
Con riferimento alla prima problematica, l’Agenzia delle Dogane precisa quanto segue:
a) nel caso di misure di livello in serbatoio riferite ad una determinata quantità di prodotto stoccato, qualora sia presente una misura manuale, lo scarto ammissibile tra quest’ultima e quella fornita dal telelivello è stabilito, tenendo conto della sensibilità dei due diversi strumenti impiegati per le due rilevazioni della medesima grandezza, in 4 mm (+/- 2 mm con riferimento alla telemisura).
b) nel caso di misure di temperatura in serbatoio riferite ad una determinata quantità di prodotto stoccato, qualora sia presente una misura manuale, lo scarto ammissibile tra quest’ultima e quella fornita dal telelivello è stabilito, tenendo conto della sensibilità dei due diversi strumenti impiegati per le due rilevazioni della medesima grandezza, in 0,4 °C (+/- 0,2 °C con riferimento alla telemisura).
Relativamente alla seconda problematica, viene in primo luogo chiarita la definizione, con riferimento a ciascun serbatoio di prodotto finito, delle seguenti quantità:
- residuo contabile: ossia la quantità determinata nell’accertamento di produzione meno la sommatoria delle singole quantità estratte (indipendentemente dallo strumento con cui siano state misurate), quali risultano dai documenti fiscali (DAA e DAS) emessi a scorta dei prodotti estratti;
- residuo contabile: ossia la quantità determinata nell’accertamento di produzione meno la sommatoria delle singole quantità estratte (indipendentemente dallo strumento con cui siano state misurate), quali risultano dai documenti fiscali (DAA e DAS) emessi a scorta dei prodotti estratti;
Avuto riguardo agli esiti delle sopra richiamate verifiche dei gruppi misti permanenti nonché alla nota dell’allora Area Centrale Verifiche e Controlli prot. 1416 del 25 gennaio 2002, si comunica che quando la differenza tra il residuo contabile ed il residuo misurato rapportata a quest’ultimo è (in valore assoluto) maggiore di 1%, l’annullamento del carico d’imposta viene operato sul residuo misurato. Viceversa, nel caso in cui la predetta differenza percentuale è minore o uguale, in valore assoluto, a 1%, il predetto annullamento è operato sul residuo contabile.
Le tre specifiche di cui sopra si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Ulteriori istruzioni e precisazioni vengono fornite riguardo al riallineamento della telemisura alla misura manuale in caso di riscontro di uno scarto superiore a quello ammesso, di operazioni di accertamento in serbatoio e programma inventariale per l’anno 2011 sugli impianti INFOIL, per le quali si rivia al testo della circolare.