La Circolare N. 19/D del 30 dicembre 2010, l’Agenzia delle Dogane informa descrive il quadro normativo relativo alle misure di sicurezza applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità, introdotte dai Regolamenti (CE) 648/2005 e 1875/2006, alla luce anche delle successive modifiche legislative apportate nel settore in parola dai Regolamenti (CE) 273/2009, 312/2009, 414/2009 e 430/2010.
L’invio della ENS diviene pertanto obbligatorio dal 1° gennaio 2011.
Quanto ai soggetti che possono presentare la ENS, si tratta delle seguenti catregorie di operatori:
1. la persona che introduce le merci nel territorio doganale comunitario;
2. la persona che si assume la responsabilità del trasporto delle merci nel territorio doganale della Comunità;
oppure
3. un soggetto terzo che può essere la:
a) persona per conto della quale agisce la persona di cui ai precedenti punti 1 e 2 ;
b) qualsiasi persona in grado di presentare le merci o di provvedere alla loro presentazione presso l’autorità doganale competente;
c) o il rappresentante di uno dei soggetti identificati nei precedenti punti 1, 2 , 3.a) e 3.b).
L’art. 181 ter delle DAC, come modificato dal Regolamento (CE) 312/2009, ha disposto che per vettore (trasportatore) si intendono i soggetti di cui ai punti 1 e 2.
L’art.36 ter, par.4, del CDC prevede che anche in presenza di un soggetto terzo il responsabile della presentazione della ENS è sempre il vettore; tale soggetto terzo può presentare la ENS al posto del responsabile ma solo con il suo consenso, cioè in base ad accordi contrattuali.
L’ufficio doganale dove va presentata la ENS può tuttavia presumere che il consenso sia stato dato, a meno che non sia dimostrato il contrario.
Il soggetto dichiarante, ossia chi presenta la ENS, è tenuto a fornire le informazioni a lui note al momento della presentazione della stessa.
Egli è sempre responsabile dell’esattezza dei dati indicati nella ENS e del rispetto di tutti gli obblighi relativi all’entrata dei beni nel territorio doganale della Comunità ai sensi dell’art.199 delle DAC, ma non è tenuto a verificare l’esattezza di tali dati se non vi sono ragionevoli dubbi sulla loro autenticità. A tal fine i soggetti terzi sono tenuti a fornire informazioni complete e accurate.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla circolare in oggetto.