Con la Circolare N. 18/D (Prot. 162477RU) del 29 dicembre 2010, l’Agenzia delle Dogane rende noto che con il Regolamento (UE) n. 430 del 20 maggio 2010 (in GUUE, serie L n. 12/10 del 21 maggio 2010), sono state apportate alcune modifiche al Reg. (CEE) 2454/93 (DAC) che trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011. Le modifiche in questione riguardano sia aspetti di natura procedurale del regime dell’esportazione sia profili di applicazione delle misure di sicurezza.
Come noto, le misure di sicurezza applicate alla dichiarazione doganale di esportazione hanno già trovato applicazione dal 1.7.2009 (vedasi in proposito la nota dell’Agenzia delle Dogane prot. 88970 del 29.6.2009), mentre quelle relative alla dichiarazione sommaria di uscita (EXS) sono in vigore dal 1° gennaio 2011.
Recentemente, inoltre, la Commissione Europea ha emanato le “Linee Guida sull’esportazione ed uscita delle merci nel contesto del regolamento (CE) 648/2005” (allegate alla nota in commento), le quali, pur non essendo uno strumento giuridicamente vincolante per gli Stati Membri, hanno lo scopo di fornire principi o raccomandazioni tesi all’uniforme applicazione delle norme.
Con la circolare N. 18/D l’Agenzia delle Dogane fornisce in particolare alcuni chiarimenti sulle modalità pratiche di attuazione di alcuni orientamenti contenuti nelle citate Linee Guida chiarendo che, per l’applicazione di alcune norme, si continueranno ad applicare le modalità procedurali già avviate a livello nazionale.
Innanzitutto, per quanto riguarda le provviste e le dotazioni di bordo, il punto 15 dell’art. 1 del Reg. (UE) 430/2010 ha modificato l’art. 592bis DAC, introducendo la nuova lettera o) che esonera le provviste e dotazioni di bordo dai requisiti sicurezza di cui all’allegato 30bis delle DAC. Viene inotre soppressa la precedente lettera e) dell’art. 592 ter che disponeva per tale merce la presentazione della dichiarazione doganale con i dati sicurezza da presentarsi entro un tempo limite di 15 minuti. Con le modifiche in questione viene dunque sciolta la riserva oggetto del punto 4, della nota prot. 88970 del 30 giugno 2009 dell’Agenzia delle Dogane, secondo cui la stessa si era riservata il compito di fornire successive informazioni riguardo la disciplina della procedura di esportazione di tale merce sulla base degli sviluppi in sede comunitaria.
Alla luce delle modifiche apportate dal Reg. (UE) 430/2010, per le provviste e dotazioni di bordo si applicano pertanto le seguenti disposizioni:
a) presentazione di una dichiarazione doganale e applicazione delle relative formalità per le merci comunitarie destinate all’approvvigionamento esente da imposta di navi ed aeromobili, indipendentemente dalla destinazione dell’aeromobile o della nave come disposto ai sensi dell’art. 786, p. 2, lett. b) DAC;
b) esonero per tali dichiarazioni dei dati di sicurezza di cui all’allegato 30bis e relativo tempo limite di presentazione ai sensi dell’ultimo periodo del paragrafo 2, dell’art. 786 del Reg (CEE) 2454/93 e della lettera o) dell’art. 592bis del Reg. (CEE) 2454/93 modificato dal punto 15 dell’art. 1 del Reg. (UE) 430/2010.
Fermo restando quanto sopra, le provviste e dotazioni di bordo possono essere, quindi, imbarcate dietro presentazione di una dichiarazione doganale di esportazione con le seguenti modalità:
a) Procedura ordinaria: è previsto l’invio di una dichiarazione di esportazione in formato elettronico secondo le modalità impartite con le note prot. 88970 del 30.6.2009 e prot. 75522 del 19.6.2009, pubblicate sul sito web dell’Agenzia.
b) Procedura di domiciliazione: è previsto l’invio di una dichiarazione di esportazione in formato elettronico da parte dei soggetti autorizzati alla procedura di domiciliazione, secondo le modalità impartite con le note dell’Agenzia delle Dogane prot. 88970 del 30.6.2009 e prot. 75522 del 19.6.2009.
Sul territorio nazionale, tuttavia, per l’imbarco di alcune merci comunitarie costituenti provviste e dotazioni di bordo viene utilizzato il “memorandum di imbarco” al quale segue la presentazione di una dichiarazione di esportazione cumulativa o, in alcuni casi particolari, l’iscrizione in registri di carico e scarico. Tale procedura pur ponendosi al di fuori delle ipotesi previste dal nuovo regolamento comunitario risulta essere, comunque, particolarmente utile in determinate situazioni caratterizzate da esigenze di velocizzazione e semplificazione dell’imbarco di tale merce.
Considerato che l’utilizzo di tale procedura avviene esclusivamente presso gli uffici doganali nazionali e che per tali merci a livello comunitario è previsto l’esonero dalla fornitura dei dati di sicurezza, l’Agenzia ritiene che la procedura utilizzata a livello nazionale che prevede l’utilizzo del “memorandum di imbarco” per provviste e dotazioni di bordo, possa continuare ad essere utilizzata, con l’avvertenza che sono in fase di predisposizione aggiornamenti della procedura stessa in modo da renderla maggiormente aderente alla regolamentazione comunitaria e che le diverse modalità applicative siano il più possibile armonizzate.
Per l’utilizzo del “memorandum di imbarco”, nelle more dell’adozione dei preannunciati aggiornamenti, dovranno comunque essere rispettate le seguenti condizioni:
1) le formalità di esportazione devono essere espletate presso l’ufficio ove le provviste di bordo o dotazioni verranno imbarcate nel senso che il memorandum e la successiva dichiarazione di esportazione cumulativa devono essere presentate presso lo stesso ufficio doganale (dogana di esportazione e di uscita/imbarco coincidono);
2) l’utilizzo del memorandum deve essere preventivamente autorizzato dal direttore dell’Ufficio doganale o della SOT competente, e si deve riferire solo ai casi in cui la presentazione della dichiarazione di esportazione al momento dell’imbarco della merce non è oggettivamente possibile per la ristrettezza dei tempi di imbarco o per la natura delle operazioni;
3) la procedura in questione può riguardare solo merci esonerate dai dati sicurezza di cui all’art. 592 bis DAC. Per le merci non rientranti nel citato art. 592 bis deve essere presentata una dichiarazione doganale di esportazione comprensiva dei dati sicurezza di cui alla Tabella 1 dell’allegato 30 bis delle DAC;
4) in attesa di verifica circa la compatibilità con la regolamentazione comunitaria sopra richiamata, per il momento, continuano ad applicarsi le disposizioni operative specifiche previste per alcuni particolari settori economici che a seguito di presentazione del “memorandum di imbarco”, dispensano dalla presentazione di una dichiarazione doganale di esportazione prevedendo, invece, l’iscrizione di tale merce in specifici registri di carico e scarico.
Quanto agli operatori economici coinvolti nelle attività di bunkeraggio che attualmente utilizzano la procedura del “memorandum di imbarco”, questi sono invitati a prendere nota di quanto riportato al successivo punto 1.3. della circolare. In particolare tali soggetti dovranno considerare che sulla base della nuova procedura relativa all’esportazione di merce in sospensione dei diritti di accisa il Documento Amministrativo Elettronico (e-AD) o, se del caso, il DAA, sarà appurato solo a seguito dell’appuramento della dichiarazione di esportazione, la presentazione di una dichiarazione di esportazione cumulativa ritarderà, di conseguenza, l’appuramento dei predetti documenti di circolazione in regime sospensivo.
Chiarimenti vengono forniti anche in merito al contratto di trasporto unico a destinazione di paesi terzi. L’art. 793, p.2, lett. b) delle DAC prevede infatti una deroga al criterio generale che individua l’ufficio di uscita dal territorio doganale della Comunità quale ultimo ufficio prima dell’uscita delle merci da tale territorio ai sensi dell’art. art. 793, p.2 delle DAC, per le merci trasportate con contratto di trasporto unico a destinazione di paesi terzi. Per tale tipo di trasporto, infatti, l’ufficio di uscita è l’ufficio ove la merce è presa in carico a fronte di tale contratto (cd. “ufficio di presa in carico”), presso il quale dovranno essere espletate tutte le relative formalità di uscita.
Relativamente alla dichiarazione doganale anticipata (o di pre-partenza), le modifiche al codice doganale comunitario ed alle relative Disposizioni di Applicazione per l’attuazione del cosiddetto “emendamento sicurezza”, introdotte rispettivamente con il Reg. (CE) 648/2005 e con il Reg. (CE) 1875/2009, sono in parte applicate nel regime dell’esportazione, già dal 1° luglio 2009 e sono state oggetto della nota prot. 88970 del 30.6.2009 a cui si fa rinvio. In tale contesto, quindi, la dichiarazione doganale per i regimi di esportazione definitiva, perfezionamento passivo e riesportazione a seguito di regime doganale economico, comprensiva dei dati di cui all’allegato 37 e dei dati sicurezza di cui all’allegato 30bis delle DAC va trasmessa, dal 1° luglio 2009, in formato elettronico nei tempi limite fissati dall’art. 592ter delle DAC, al fine di consentire all’ufficio doganale di esportazione di poter effettuare la prescritta analisi dei rischi sia di natura fiscale che di sicurezza.
Viene altresì chiarito che i dati sicurezza di cui all’allegato 30 bis delle DAC devono essere indicati nella dichiarazione doganale al momento della presentazione della stessa e non è possibile rinviare la comunicazione degli stessi ad un momento successivo presso la dogana di uscita e nella forma di una dichiarazione sommaria di uscita. Qualora, quindi, la dichiarazione doganale non contenga i dati sicurezza, il circuito doganale di controllo gestirà di conseguenza tali dichiarazioni doganali.
Per quanto riguarda la dichiarazione sommaria di uscita (EXS – Export Summary Declaration) si precisa che ai sensi dell’art. 182 quater del Reg. (CEE) 2913/92 e dell’art. 842 bis, p.1, delle DAC, come modificato dal punto 28 dell’art. 1 del Reg. (UE) 430/2010, la EXS, deve essere presentata solo nei casi in cui alla merce non è attribuita una destinazione doganale per cui sia necessaria una dichiarazione in dogana. Non è pertanto ammessa la presentazione di una EXS all’ufficio di uscita a completamento di una precedente dichiarazione doganale priva dei dati di sicurezza di cui alla Tabella 1 dell’allegato 30bis.
La EXS va presentata all’ufficio doganale di uscita cioè, all’ufficio doganale dal quale le merci lasciano effettivamente il territorio doganale della Comunità o, in caso di trasporti aerei o marittimi, all’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono caricate sulla nave o sull’aeromobile che le porterà a destinazione, fuori dal territorio doganale della Comunità. Tale ufficio procede ad adeguati controlli sulla base dell’analisi dei rischi, soprattutto ai fini sicurezza, prima dello svincolo delle merci per l’uscita entro un periodo di tempo compreso tra il tempo limite indicato in relazione alla modalità di trasporto, dall’art. 592ter delle DAC e il momento del carico o della partenza della merce stessa. La EXS va trasmessa in formato elettronico e deve contenere i dati di cui alla Tabella 1 dell’allegato 30 bis. La presentazione cartacea è ammessa nei casi di “fall back” e quindi di mancato funzionamento dei sistemi informatici della dogana o del soggetto che deve presentare tale dichiarazione ed è disciplinata dall’art. 842 ter del Reg. (CEE) 2454/93. In tal caso si utilizza il formulario di cui all’allegato 45 decies del predetto Regolamento.
La EXS è presentata alternativamente dal vettore, dal gestore del magazzino di temporanea custodia o gestore custodia in una zona franca (purché il vettore sia informato della presentazione e abbia dato il proprio assenso sulla base di una disposizione contrattuale), oppure da un rappresentante di uno di tali soggetti, od ancora da qualsiasi persona in grado di presentare le merci in questione o di provvedere alla loro presentazione presso l’autorità doganale competente. Seguono alcuni esempi di presentazione della EXS, nonché di esonero dalla presentazione.
Nel primo periodo di avvio della procedura che prevede l’obbligo di presentazione della EXS, gli uffici operativi, nelle ipotesi in cui si verifichino difficoltà nella presentazione di tale dichiarazione in formato telematico da parte degli operatori economici interessati, potranno effettuare la prevista analisi dei rischi sicurezza sulla base dei dati contenuti nel modello Documento Sicurezza – DS, conforme all’allegato 45 decies del Reg. (CEE) 2454/93, come introdotto dall’Allegato V del Reg. (CE) 414/2009, presentato preferibilmente su supporto esterno (usb, cd-rom etc.), oppure sulla base dei dati contenuti nei documenti commerciali o di trasporto, cercando di evitare tempistiche sensibilmente maggiori rispetto a quelle normalmente previste nel caso di presentazione della EXS in formato elettronico.
Gli uffici doganali vengono invitati ad evitare, per quanto possibile, ritardi nel rilascio della spedizione anche nei casi in cui la EXS in formato elettronico sia presentata in ritardo rispetto alle tempistiche previste dall’art. 592ter delle DAC.
Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della Circolare 18/D.
Allegati: Agenzia Dogane – Crcolari – 18D – 29122010 – Agenzia Dogane – Crcolari – 18D – 29122010 – Allegato