Con il DPCM 4 novembre 2010, n. 242 (G.U. n. 10 del 4.1.2011) è stata data attuazione alla disposizione contenuta all’articolo 4, comma 57 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finaziaria per il 2004), relativa all’istituzione dello strumento dello sportello unico doganale.
Meccanismo che ha per fine la semplificazione delle operazioni di importazione e di esportazione, lo sportello unico doganale mira ad offrire agli operatori la possibilità di presentare, mediante modalità prevalentemente telematiche ed attraverso un’unica trasmissione documentale, tutte le richieste relative all’ottenimento della documentazione necessaria per l’effettuazione di operazioni di import/export (es. certificazioni, autorizzazioni, licenze import ed export, nulla-osta). Una volta trasmesse ad un unico punto di entrata (interfaccia), tali richieste vengono successivamente trasmesse alle varie amministrazioni competenti, le quali elaborano la propria risposta e la restituiscono tramite l’interfaccia.
L’articolo 4 della finaziaria per il 2004 affidava ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente Stato-regioni-province autonome, il compito di definire i termini di conclusione dei vari procedimenti amministrativi prodromici all’assolvimento delle operazioni doganali in oggetto.
Il DPCM n. 242/2010, giunto con circa 7 anni di ritardo, prevede ora l’attivazione dello sportello unico doganale entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore. Esso, in particolare, stabilisce i dettagli relativi alle ai procedimenti istruttori prodromici alla conclusione delle operazioni doganali, definendone i relativi termini. La Tabella A contiene la sita dei vari documenti necessari al fine del compimento delle operazioni di importazione ed esportazione, definendo i termini massimi di conclusione delle relative procedure, mentre la Tabella B individua i termini massimi di conclusione di quei procedimenti che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce, ai fini dell’espletamento delle relative formalità doganali,con l’indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti.
Un ruolo centrale di coordinamento è sttribuito all’Agenzia delle Dogane: gli uffici doganali dovranno infatti provvedere al controllo e all’eventuale scarico delle varie certificazioni, autorizzazioni, licenze e nulla-osta richieste presentate dagli operatori ed elencati in dettaglio nella Tabella A, i quali dovranno essere rilasciati dalle amministrazioni competenti entro i termini specificati nella Tabella stessa.
In particolare, all’atto della presentazione della dichiarazione doganale, l’ufficio doganale dove la stessa è presentata provvederà ad inviare in via telematica alle amministrazioni competenti i dati raccolti necessari all’avvio dei procedimenti di propria competenza, comunicandone gli esiti per via telematica gli esiti all’ufficio doganale che provvede a definire il procedimento doganale. Ciò presuppone la creazione di un sistema di interoperabilità che consenta il dialogo per via telematica tra tutte le amministrazioni coinvolte nel meccanismo in esame, da completare entro tre anni dall’attivazione dello sportello unico doganale.
Un’apposita procedura “manuale” di riserva verrà tuttavia messa a punto in caso di indisponibilità dei sistemi informatici delle amministrazioni coinvolte dal progetto.
Una norma transitoria prevede che gli operatori attiveranno i procedimenti di cui alle Tabelle A e B direttamente presso le amministrazioni competenti, le quali a loro volta provvederanno alla loro conclusione nei tempi indicati nelle medesime Tabelle. Ciò fino a quando non avverrà l’integrazione dei procedimenti in questione nel sistema di cooperazione definito dal DCPM in oggetto.
Infine, una disposizione assai importante è quella che attribuisce ai direttori regionali dell’Agenzia delle Dogane competente il compito di definire apposite conferenze di servizi in sede locale (da avviare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto in oggetto), per procedere all’armonizzazione degli orari di apertura degli uffici delle amministrazioni partecipanti allo sportello unico doganale, tenuto conto delle specifiche esigenze dei traffici, degli obblighi derivanti dai contratti collettivi vigenti e di altre necessità operative. Ogni amministrazione interessata dovrà inoltre individuare, nel proprio organigramma, un referente operativo per lo sportello unico doganale. Inoltre, per il primo triennio di funzionamento dello sportello unico doganale è previsto il monitoraggio dell’attività dello sportello unico doganale, di modo che, qualora dovessero emergere degli aspetti problematici che ne impediscono il corretto funzionamento, potranno essere adottate le misure tecniche necessarie necessarie a rimuoverli.
Allegati: Presidenza Consiglio Ministri – 2011 – Decreti – 242 – 4112010