Con Avviso del 30 giugno 2022, ADM, ricorda che la disciplina della sorveglianza radiometrica prevista per l’importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, semilavorati metallici e prodotti finiti in metallo, di cui all’articolo 72 e all’Allegato XIX del Decreto Legislativo n. 101/2020, è stata di recente aggiornata dall’articolo 40 del Decreto legge n. 17/2022, convertito in Legge n. 34/2022.
La principale novità introdotta da tali norme è quella secondo la quale, a partire dal 1° luglio 2022, possono essere oggetto della sorveglianza radiometrica anche i prodotti finiti in metallo specificatamente elencati nel suddetto Allegato 2 e che siano importati nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito indicati nell’Allegato 3 dell’Allegato XIX citato.
Come previsto dalla norma, i criteri di selettività per l’attività di controllo dei prodotti finiti in metallo sono stabiliti con Protocollo d’intesa tra l’Agenzia e le Autorità competenti di cui all’articolo 8 del citato Decreto Legislativo n. 101/2020, tenendo conto dell’esigenza di assicurare fluidità ai traffici commerciali.
Inoltre l’Agenzia, in considerazione del fatto che, com’è noto, dallo scorso 9 giugno, il messaggio IM è stato sostituito dai tracciati definiti dalla normativa unionale, rende noto che, al fine della corretta compilazione del tracciato stesso, il dichiarante è tenuto ad indicare nell’apposito spazio di testo libero (data element 12 04 000 00004) il codice certificato 04AO “Attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica (D.Lgs n.31 luglio 2020, n.101, art.72 comma 2 e ss.mm.ii)”, come adeguatamente aggiornato alla normativa in vigore.
La mancata indicazione nella dichiarazione doganale del documento sopra richiamato, in relazione all’importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, ne impedirà la registrazione e tale misura sarà gradualmente estesa anche ai prodotti semilavorati metallici indicati nell’Allegato 2 dell’Allegato XIX sopra specificato.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.