In base all’articolo 86 del Reg. (CEE) n. 2454/93 (DAC), il cumulo regionale dell’origine si applica, tra l’altro, ai paesi firmatari dell’accordo che istituisce il Mercato comune del Sud (Mercado Común del Sur — Mercosur), nell’ambito delle norme di origine stabilite dall’Unione europea per il Sistema delle preferenze generalizzate (SPG).In particolare l’articolo 86, paragrafo 2, contiene una disposizione in base alla quale i membri di ciascuno dei gruppi regionali indicati devono comunicare alla Commissione europea, tramite il segretariato del gruppo regionale interessato o un altro organismo comune competente che rappresenti tutti i membri del gruppo in questione, il loro impegno a osservare le norme di origine SPG e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per il controllo dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura.
Con la comunicazione 2011/C 43/02, la Commissione europea informa che l’Argentina, il Brasile, il Paraguay e l’Uruguay hanno soddisfatto tale obbligo e pertanto le disposizioni relative al cumulo regionale si applicano a detti paesi a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Allegati: Commissione Europea – 2011 – Comunicazione C43_02 – 11022011