Con sentenza della Terza Sezione del 2 dicembre 2010 pronunciata su domanda di pronuncia pregiudiziale dall’Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia), la Corte di Giustizia UE, nell’ambito della Causa C-199/09, precisa la portata dell’art. 6, n. 2, del Reg. (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, stabilisce che quando gli elementi di differenziazione relativi a merci simili incidono ai fini della classificazione tariffaria di queste ultime, dette merci non possono essere considerate come costituenti “un solo tipo” ai sensi dell’art. 6 delle DAC. Di conseguenza, colui che voglia presentare una richiesta ITV con riferimento alle merci in questione, dovrà inoltrare all’amministrazione doganale tante istanze separate per quante sono le stesse. Viceversa, se le merci presentano caratteristiche simili, e gli elementi di differenziazione sono privi di qualsivoglia rilevanza ai fini della loro classificazione tariffaria, l’interessato potrà presentare un’unica richiesta ITV, in quanto le stesse possono essere considerate come costituenti “un solo tipo di merci”.
Allegati: Corte – 2010 – Causa C199_09 – Causa – 15.08.2009, Corte – 2010 – Causa C199_09 – Sentenzaa – 29.01.2011